Cassazione Civile, Ordinanza n. 31663/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserito difetto di specificità dei motivi. In origine, la commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso contro un avviso di rettifica TARSU/TIA relativo agli anni 2011/2012. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione degli artt. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello non si limitava a riproporre acriticamente le difese di primo grado, ma conteneva censure specifiche e adeguate alla sentenza appellata, tali da individuare chiaramente l’oggetto del gravame e la ratio decidendi della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di contenzioso tributario, la specificità dei motivi di appello non va valutata in modo meramente formale, ma considerando il contenuto intrinseco delle doglianze, purché sia possibile comprendere l’oggetto della critica rivolta alla sentenza impugnata. Poiché nel caso concreto i motivi di gravame risultavano idonei a censurare la decisione di primo grado, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario l’atto di appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito va apprezzato con riferimento alla concreta idoneità delle censure a individuare le statuizioni contestate, non secondo un formalismo eccessivo.
La specificità dei motivi di appello richiede una critica comprensibile e riferita alla decisione impugnata; non è necessario che l’appellante introduca formule sacramentali o argomentazioni nuove, se il contenuto dell’atto consente di percepire l’oggetto del gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la verifica della specificità dei motivi di appello non può arrestarsi alla mera riproposizione delle ragioni già spese in primo grado, ma deve riguardare la capacità dell’atto di gravame di esprimere una critica effettiva e riconoscibile alla sentenza impugnata.
- L’appello è specifico quando, anche attraverso la riproposizione delle medesime difese di primo grado, consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della decisione censurate e le ragioni della contestazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è erronea se il giudice di merito adotta un criterio meramente formale e ignora il contenuto sostanziale delle doglianze.
- In tema di contenzioso tributario, il carattere devolutivo dell’appello impone una lettura non formalistica dell’atto di gravame, purché la critica alla sentenza di primo grado sia adeguata e riferibile alla sua ratio decidendi.
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