Cassazione Penale, Ordinanza n. 23085/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata dalla Corte d'appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di evasione, deducendo: contestazione del giudizio di responsabilità; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; illegittimità o eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché, in parte, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha rilevato che il motivo era già inammissibile in appello per genericità e che, comunque, la Corte territoriale aveva implicitamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità valorizzando l'intensità del dolo e la gravità della condotta.
Norme richiamate
individua il reato di evasione oggetto della condanna impugnata.
la causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile per genericità e, comunque, non applicabile in ragione dell'intensità del dolo e della gravità della condotta.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito o che, in sostanza, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del gravame.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se il motivo è generico già in appello; inoltre, la sua esclusione può risultare anche implicitamente dalla valorizzazione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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