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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29574/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel corso dell'udienza predibattimentale davanti al Tribunale di Cosenza, la difesa dell'imputato aveva chiesto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, deducendo motivi di salute. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il giudice monocratico rigettava la richiesta e fissava la prosecuzione del giudizio. La difesa proponeva ricorso per cassazione contro tale ordinanza, lamentando: a) difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento; b) compromissione del diritto di difesa, perché l'imputato non aveva potuto formulare richiesta di rito alternativo. La Corte osserva però che il provvedimento non è tra quelli per i quali la legge consente ricorso immediato e che, anche se eventualmente errato, non è abnorme, poiché rientra nel potere del giudice dibattimentale di regolare il giudizio e di valutare l'istanza di rinvio per impedimento. Resta salva la possibilità di impugnare, unitamente alla sentenza di merito eventualmente sfavorevole, anche l'ordinanza ex art. 586 c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che l'ordinanza che rigetta il rinvio per legittimo impedimento del difensore non è autonomamente ricorribile per cassazione, perché non rientra tra i provvedimenti impugnabili immediatamente e non ha carattere abnorme. L'eventuale doglianza potrà essere riproposta con l'impugnazione della sentenza di merito, ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 586 cod. proc. pen.

    unitamente alla sentenza di merito eventualmente sfavorevole, anche l'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio ai sensi dell' art.586 cod. proc. pen.

    L'ordinanza emessa nel corso del giudizio e non immediatamente impugnabile può essere censurata con l'impugnazione proposta contro la sentenza di merito, con impugnazione differita.

Massime di principio

  • Non è autonomamente ricorribile per cassazione l'ordinanza che, nel corso del giudizio, rigetti una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, quando il provvedimento non sia espressamente previsto come impugnabile immediatamente.
  • Il carattere abnorme del provvedimento è escluso se l'atto rientra, anche solo astrattamente, nel potere del giudice dibattimentale di regolare il processo e valutare le istanze di rinvio per impedimento.
  • La presenza di un rimedio impugnatorio differito, utilizzabile insieme all'impugnazione della sentenza di merito, rende inapplicabile la categoria dell'abnormità e preclude il ricorso immediato per cassazione.
  • L'atto è abnorme, e quindi immediatamente ricorribile, solo quando sia del tutto avulso dall'ordinamento processuale oppure quando sia adottato fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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