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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07146/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 31/01/2025. Successivamente alla proposizione del ricorso l'imputato è deceduto (morte intervenuta il 10/09/2025, certificato di morte pervenuto il 17/11/2026). La questione posta è l'effetto della morte dell'imputato sull'impugnazione già proposta e sulla pronuncia di merito.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per morte dell'imputato, enunciando espressamente nel dispositivo la causa dell'annullamento. Ha altresì rilevato che, essendo intervenuta la morte dopo la proposizione del ricorso, è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., richiamando precedente giurisprudenza (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790). (Decisione riportata come "Così deciso, il 13/01/2" nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, quando la morte dell'imputato interviene dopo la proposizione del ricorso, il procedimento penale si estingue e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; è quindi preclusa ogni pronuncia sul merito (proscioglimento).

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790

    Sez. 1, 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790

    La pronuncia è richiamata come precedente che conferma l'orientamento secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo aver proposto un ricorso per cassazione, il reato si estingue e la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, enunciando la causa di estinzione nel dispositivo.
  • In caso di morte dell'imputato dopo l'impugnazione, non è possibile per la Corte pronunciarsi sul merito (non è possibile emettere una sentenza di proscioglimento): l'effetto è esclusivamente l'annullamento per estinzione del reato.
  • È necessaria la produzione/prova del certificato di morte alla Corte; la data in cui perviene il certificato al giudice è rilevante per l'accertamento dell'intervenuta estinzione.
  • Se la morte intervenisse prima della proposizione dell'impugnazione la questione processuale sarebbe diversa (potrebbe mancare l'interesse o l'impugnazione potrebbe non essere più sensata); la tempistica della morte rispetto agli atti processuali è determinante per gli effetti procedurali.
  • Per i difensori: qualora si verifichi la morte dell'imputato durante un gravame pendente, è opportuno comunicare tempestivamente il decesso al giudice con documentazione ufficiale per permettere la declaratoria dell'estinzione e l'adeguata formulazione del dispositivo.

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