Cassazione Penale, Ordinanza n. 40586/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di censure già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione coerente nel ritenere non provato l'uso personale della sostanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la sostanza fosse destinata all'uso personale. La Corte di cassazione rileva però che le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, la quale aveva valorizzato le concrete modalità della condotta, l'assenza di documentazione idonea a provare lo stato di tossicodipendenza e le precarie condizioni economiche, elementi ritenuti incompatibili con la tesi dell'uso esclusivamente personale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La disposizione è richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la Corte ne presuppone l'applicazione in relazione a una condotta che non è stata ritenuta destinata al mero uso personale.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile se non introduce specifiche ragioni di critica alla motivazione impugnata.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale può essere esclusa sulla base di elementi fattuali quali le modalità concrete della condotta, l'assenza di documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e ulteriori dati oggettivi incompatibili con la finalità di consumo personale.
- La valutazione sulla finalità di detenzione della sostanza compete innanzitutto al giudice di merito e, ove sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, non è utilmente censurabile in cassazione con un mero dissenso valutativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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