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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28016/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: la ricostruzione del giudizio di responsabilità; la valutazione della prova; la pretesa sussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; l'insussistenza del dolo; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e in parte dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto; inoltre le ha giudicate generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    individua il delitto oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.

  • art. 54 c.p.

    richiamato come scriminante invocata dal ricorrente; la Corte non ne esamina il merito, perché le censure sono dichiarate inammissibili.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la censura è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza di merito ha già offerto una motivazione congrua.
  • Le censure formulate in modo generico, o prive di specifico confronto con le ragioni decisorie della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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