Cassazione Penale, Ordinanza n. 28016/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: la ricostruzione del giudizio di responsabilità; la valutazione della prova; la pretesa sussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; l'insussistenza del dolo; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e in parte dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto; inoltre le ha giudicate generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
individua il delitto oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.
richiamato come scriminante invocata dal ricorrente; la Corte non ne esamina il merito, perché le censure sono dichiarate inammissibili.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza di merito ha già offerto una motivazione congrua.
- Le censure formulate in modo generico, o prive di specifico confronto con le ragioni decisorie della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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