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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05094/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specifico oggetto della sentenza di merito, ma solo la conferma del diniego delle attenuanti generiche e dell'applicazione della recidiva da parte della Corte di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 22/04/2024. Dal testo disponibile emerge che il ricorso investiva il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, che la Corte territoriale aveva confermato richiamando la reiterazione di analoghe violazioni di legge e i plurimi precedenti penali, anche recenti. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata e che, per conseguenza, il ricorso fosse inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva.
  • La reiterazione di violazioni analoghe e la presenza di plurimi precedenti penali, anche recenti, costituiscono elementi idonei a sorreggere il giudizio negativo sulle attenuanti generiche e la valutazione di recidiva.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la disciplina dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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