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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10991/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, in relazione a un provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale intervenuto tra la società contribuente, due fideiussori coobbligati e il creditore. La CTR aveva confermato la debenza del tributo ritenendo che, ai fini dell'imposta di registro, rilevasse l'esistenza del provvedimento giudiziario che dichiara esecutivo il lodo, a prescindere dalla successiva sospensione della sua esecutività da parte della Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e 37, nonché dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, sostenendo che, essendo stato sospeso il decreto di esecutorietà prima della cartella, il lodo privo di esecutorietà non sarebbe equiparabile ad atto giudiziario imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il lodo arbitrale, finché non sia dichiarato esecutivo, non è di per sé equiparabile a un provvedimento giudiziario e, quindi, può essere soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tuttavia l'art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta a imposta i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali. Il presupposto impositivo non dipende dall'efficacia esecutiva concreta del provvedimento, ma dalla sola esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione. Perciò la sospensione dell'esecutorietà successiva non elimina il presupposto del tributo. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 2

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la censura sulla tassazione dell'atto, ma la Corte decide la questione principalmente sull'art. 37 e sulla Tariffa, Parte I, chiarendo che il presupposto dell'imposta discende dall'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    Il presupposto dell'imposta di registro non è l'efficacia esecutiva del provvedimento, ma la sua esistenza come titolo giudiziale soggetto a registrazione; la successiva impugnazione o sospensione non ne elimina l'assoggettamento originario, ferma la possibilità di conguaglio o rimborso.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della Tariffa, Parte I

    Equipara agli atti dell'autorità giudiziaria non il lodo arbitrale in sé, ma il provvedimento giudiziale che ne dichiara l'esecutorietà; è tale provvedimento a essere assoggettato all'imposta di registro.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, il presupposto impositivo relativo ai provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali è integrato dalla mera esistenza del provvedimento giudiziale soggetto a registrazione, non dalla persistente efficacia esecutiva dello stesso al momento della riscossione.
  • La successiva sospensione o impugnazione del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il lodo non fa venir meno l'obbligo di registrazione già sorto, restando eventualmente rilevante solo ai fini di conguaglio o rimborso secondo l'esito definitivo del giudizio.
  • Il lodo arbitrale, prima della dichiarazione di esecutorietà, non è equiparabile a un atto dell'autorità giudiziaria; a essere tassato è il provvedimento giudiziale che lo rende esecutivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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