Cassazione Penale, Ordinanza n. 29892/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un episodio avvenuto in carcere: alla notizia dell'arresto della madre, trovata in possesso di droga durante i controlli per un colloquio, l'imputato avrebbe reagito scagliandosi contro il personale di polizia penitenziaria intervenuto per calmarlo, brandendo un bastone di legno e minacciando vendetta per il momento in cui sarebbe stato scarcerato. Inoltre, l'accusa di aver rivolto l'espressione offensiva "collaborare con gli infami" sarebbe stata indirizzata a un ispettore di polizia penitenziaria. Il ricorso deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla resistenza a pubblico ufficiale per assenza di violenza o minaccia e per asserita divergenza tra sentenza e imputazione; erronea applicazione dell'oltraggio, sostenendosi che l'offesa "infame" fosse diretta a un altro detenuto e comunque non fosse oggetto di imputazione; mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. sul danneggiamento, sul presupposto che vi fosse stato risarcimento, seppur non spontaneo, mediante decurtazione di somme dalla retribuzione carceraria; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; mancata sostituzione della pena. Un ulteriore ricorso deduceva la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con relativi vizi motivazionali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o comunque non confrontati con la motivazione della sentenza di merito, osservando che la frase offensiva era stata rivolta all'ispettore, che non vi era divergenza tra contestazione e decisione, che l'art. 162-ter c.p. era inapplicabile perché il danneggiamento non era procedibile d'ufficio e il risarcimento era stato coattivo, che la recidiva era sorretta da plurimi precedenti penali ravvicinati e che il diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena era logicamente motivato in ragione della negativa prognosi sul rispetto delle prescrizioni e dell'assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando la coerenza della motivazione di merito sulla condotta aggressiva e minacciosa, sulla destinazione dell'offesa, sulla non applicabilità dell'art. 162-ter c.p. al danneggiamento contestato, sulla legittima valorizzazione della recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione come una delle fattispecie contestate; dalla motivazione emerge che il ricorso non ha scalfito l'accertamento della condotta aggressiva e minacciosa ai danni del personale penitenziario.
Norma richiamata nel capo di imputazione per il profilo dell'oltraggio; la Corte ha ritenuto che l'offesa fosse rivolta al personale di polizia penitenziaria e che non vi fosse divergenza tra contestazione e sentenza.
Norma richiamata nel capo di imputazione per il danneggiamento; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 162-ter c.p. osservando che il reato non era procedibile d'ufficio e che il risarcimento era stato coattivo.
La causa estintiva speciale è stata ritenuta non applicabile perché il danneggiamento in contestazione non era procedibile d'ufficio e perché la riparazione del danno non era stata spontanea ma ottenuta coattivamente mediante trattenuta sulla retribuzione carceraria.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non censurabile in cassazione, poiché i motivi non si confrontavano con la motivazione di merito e la gravità delle condotte era stata congruamente valorizzata.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto logicamente motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi, della confessione resa di fronte a prove schiaccianti e solo parzialmente ritrattata, nonché del risarcimento coattivo.
La recidiva è stata confermata sulla base di numerosi precedenti penali dell'imputato, commessi in un breve arco temporale; la Corte di cassazione ha ritenuto tale valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
È richiamato indirettamente nel riferimento al lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena; la sua mancata applicazione è stata giustificata da una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto quando la censura si risolve nella contestazione della motivazione di merito, se questa è logica, completa e coerente con gli atti richiamati.
- La divergenza tra imputazione e sentenza non sussiste quando la decisione si mantenga nel perimetro storico della contestazione e l'originaria offesa sia riferita al soggetto indicato dalla motivazione di merito.
- La causa estintiva della riparazione del danno richiede, oltre ai presupposti oggettivi di legge, una riparazione effettivamente compatibile con la disciplina applicabile e non una mera decurtazione coattiva disposta dall'autorità penitenziaria.
- Il giudizio sulla recidiva è legittimamente fondato su plurimi precedenti penali ravvicinati e, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo razionale sulla gravità delle condotte, sull'assenza di elementi positivi e su una prognosi sfavorevole circa il rispetto delle prescrizioni.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità concreta della condotta e l'insufficienza dei motivi di ricorso che non si confrontino con tale ratio decidendi.
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