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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05070/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 114 disp. att. c.p.p., e per manifesta illogicità della motivazione. Si contestava l'utilizzabilità degli esiti dell'accertamento alcolemico (prelievo venoso) perché non preceduto dall'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; si deduceva inoltre l'inattendibilità della deposizione del poliziotto intervenuto, per il rilevante intervallo di tempo trascorso, la numerosità di interventi analoghi e la mancata verbalizzazione dell'avviso, nonché la genericità e l'imprecisione del ricordo del teste.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, sul presupposto che non è consentito alla Cassazione rivedere la valutazione della prova testimoniale se non per profili di manifesta illogicità nella motivazione; i giudici hanno inoltre confermato che la mancata verbalizzazione dell'avviso poteva essere giustificata dall'urgenza (l'imputato era già a bordo dell'ambulanza) e che la deposizione dell'agente risultava sufficientemente dettagliata e coerente (richiami operativi riferiti dal teste). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della strada - art. 186

    Norma che disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso la condanna in primo e secondo grado è fondata su accertamenti alcolemici (prelievo venoso) che sono stati ritenuti utilizzabili.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, motivazione insufficiente o illogica). La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e privo del necessario confronto critico con la motivazione della Corte d'appello, quindi inammissibile.

  • Codice di procedura penale - art. 114 disp. att.

    Riferito alla disciplina degli avvisi e delle garanzie difensive; la decisione evidenzia che la prova dell'avvenuto avviso può emergere anche dalla deposizione dell'agente operante quando il verbale non lo registra, specie in casi di urgenza.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a un'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o della credibilità dei testimoni: i ricorsi che chiedono una diversa lettura della prova testimoniale senza evidenziare errori logico-giuridici nella motivazione sono inammissibili.
  • La mancanza di verbalizzazione formale di un avviso (es. diritto all'assistenza di un difensore prima di accertamenti) può essere comprovata mediante la deposizione dell'agente operante, specialmente se giustificata da esigenze di urgenza (es. trasporto in ambulanza).
  • Per rendere ammissibile un motivo di cassazione è necessario il confronto specifico e critico con le argomentazioni della decisione impugnata, dimostrando la sussistenza di un vizio di diritto o di manifesta illogicità nella motivazione.
  • Se il teste ricorda dettagli operativi rilevanti dell'intervento, tale circostanza può essere valorizzata dal giudice come indice di attendibilità del ricordo anche in presenza di tempo trascorso o di numerosi interventi analoghi compiuti dal medesimo agente.
  • Chi propone ricorso deve evitare la mera riproposizione delle medesime doglianze già respinte in sede di appello: l'assenza di specificità è causa tipica di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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