Cassazione Penale, Ordinanza n. 32403/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, rilevando l'assenza di una correlazione necessaria tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure formulate. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla data di commissione del delitto di ricettazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava con le specifiche argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata alle pagine 5-7 per individuare la data di commissione del reato. La censura è stata quindi qualificata come critica soltanto apparente, non idonea a individuare specifici vizi della decisione impugnata. La memoria difensiva depositata il 12 giugno 2026 non ha apportato elementi idonei a superare tale rilievo.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi sia la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate, con omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e si risolve in una critica meramente apparente.
- La specificità dell'impugnazione richiede l'individuazione di censure effettive, mirate e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare genericamente una violazione di legge o un vizio motivazionale.
- La memoria difensiva non supera l'inammissibilità del ricorso se non introduce argomentazioni idonee a superare il difetto di specificità già rilevato.
Come è indicizzato
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