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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08454/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio l'impresa appaltatrice per ottenere l'eliminazione dei difetti riscontrati nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio. Nel corso del giudizio si erano poi costituiti, con intervento adesivo, anche i singoli condomini. Il tribunale aveva sospeso il processo in attesa della definizione di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma il provvedimento era stato superato da un regolamento necessario di competenza deciso dalla Corte di cassazione. Riassunto il processo, il tribunale aveva condannato l'impresa al risarcimento del danno e alle spese; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulla compensazione delle spese nei confronti dei terzi intervenuti; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per essere stata posta a carico della ricorrente l'intera regolazione delle spese nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza svoltosi in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la regolazione delle spese di lite e l'eventuale compensazione rientrino nella discrezionalità del giudice di merito e non siano censurabili in cassazione per mancata esplicita considerazione della compensazione. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che il giudizio di regolamento di competenza aveva dato luogo a un autonomo sub-procedimento che la corte d'appello avrebbe dovuto considerare nella disciplina complessiva delle spese, sia nei rapporti con il condominio sia in quelli con i condomini intervenuti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame del regime delle spese dei gradi di merito alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese; il giudice deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio e delle statuizioni rese anche in sub-procedimenti rilevanti ai fini della regolazione finale delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata esplicita motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti dalla parte soccombente in appello.

  • art. 42 c.p.c.

    Richiamato per il regolamento necessario di competenza che ha inciso sullo svolgimento del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri procedimenti.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza camerale.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese, ma non ha costituito autonomo fondamento decisorio.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la mancata esplicita menzione della valutazione di compensazione non integra, di per sé, vizio denunciabile in cassazione.
  • La condanna alle spese deve essere valutata considerando l'esito complessivo della lite e anche gli eventuali sub-procedimenti che abbiano inciso sul processo principale, se essi hanno dato luogo a pronunce suscettibili di riflettersi sulla regolazione finale delle spese.
  • Quando la sentenza di merito omette di pronunciarsi su una specifica richiesta relativa alle spese di un autonomo procedimento incidentale, la decisione può essere cassata limitatamente a tale capo con rinvio al giudice di merito per una nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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