Cassazione Penale, Ordinanza n. 08489/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, pur avendolo assolto dalla partecipazione ad un'associazione criminale, ne aveva confermato la responsabilità per i delitti di detenzione e porto di armi da guerra aggravati e di ricettazione aggravata. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che l'assoluzione dal reato associativo rendesse incompatibile la condanna per i reati residuali e lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico il materiale probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità perché orientate a una rivalutazione del fatto e comunque manifestamente infondate, osservando che la motivazione di merito aveva già spiegato, con argomenti logici, la piena riferibilità all'imputato dei reati in materia di armi e della ricettazione, sulla base di intercettazioni ambientali e dello sviluppo delle indagini, mentre aveva escluso soltanto la prova della stabile affiliazione al sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata è rimasta ferma quanto alla responsabilità per i reati in materia di armi e ricettazione, mentre persiste l'assoluzione per la partecipazione associativa, richiamata solo come dato non incompatibile con le condanne residue.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente adeguata.
- L'assoluzione dal reato associativo non esclude automaticamente la responsabilità per reati-fine o per altri delitti autonomi, ove la sentenza di merito abbia distinto il profilo della partecipazione stabile al sodalizio dalla riferibilità delle singole condotte contestate.
- È manifestamente infondata la doglianza che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta e non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche cause di esonero.
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