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Sentenza

Sentenza n. 3868/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.676/2025, pubblicata in data 12.11.2025, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 676/2025 del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero l'11 dicembre 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, sulla base della sentenza passata in giudicato, della documentazione relativa agli importi dovuti e dell'assenza di deduzioni sull'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente riconosciuti di 1.500 euro, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni, senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario costituisce misura idonea a garantire l'esecuzione e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua, considerando le circostanze del ritardo e l'eccezionale mole del contenzioso seriale in materia di carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione del giudicato, assegnato un termine e nominato un commissario ad acta. Il comma 4, lett. e), costituisce la base della domanda di penalità di mora, che è stata respinta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto decorso, rendendo procedibile il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto la nomina del commissario ad acta e la natura seriale del contenzioso hanno giustificato il rigetto della richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • La mancata deduzione o documentazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di un giudicato che riconosce somme determinate e di idonea documentazione del credito, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento, attribuendogli il compito di determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra gli elementi rilevanti rientrano l'idoneità della nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, anche con riferimento all'eccezionale mole di contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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