Sentenza del 22/02/2022 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - In genere - Reddito fondiario derivante da locazione - Artt. 23 e 34 d.p.r. n. 917 del 1986 - Inclusione nella base imponibile - Fondamento - Limiti - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione tributaria relativa alla inclusione nell'imponibile IRPEF dei canoni di locazione non percepiti per morosità relativamente a immobili locati per fini diversi da quello abitativo. Il ricorrente sosteneva che i canoni non incassati non dovessero essere tassati fino alla effettiva percezione; l'Amministrazione riteneva invece che il reddito fondiario si determini in relazione al diritto reale mentre il contratto è in vita, indipendentemente dalla percezione effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, il reddito derivante da immobili locati per finalità diverse dall'abitazione va imputato mentre il contratto di locazione è ancora in vita: pertanto anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile fino a quando non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto. Il criterio applicato è quello della titolarità del diritto reale sul bene, a prescindere dall'effettiva percezione del canone. Per i contratti ad uso abitativo opera invece la deroga richiamata nell'art. 8 della l. n. 431/1998.
Norme richiamate
Individua le categorie di reddito (tra cui i redditi fondiari); utilizzato per qualificare i canoni di locazione come redditi imponibili secondo la categoria dei redditi fondiari.
Stabilisce i criteri di determinazione del reddito fondiario: il reddito degli immobili locati è individuato in relazione al reddito locativo finché sussiste il contratto, attivando il principio che l'imputazione segue la titolarità del diritto reale, non la percezione materiale del canone.
Introduce una deroga per i contratti di locazione ad uso abitativo, indicando che per tali rapporti possono valere regole differenti rispetto al criterio generale previsto per i redditi fondiari.
Massime di principio
- Per i contratti di locazione di immobili ad uso NON abitativo, il reddito fondiario va tassato in funzione dell'esistenza del contratto: i canoni non incassati per morosità sono comunque imponibili finché il contratto non sia stato risolto o fino a una pronuncia giudiziale che convalidi lo sfratto.
- Il criterio decisivo è la titolarità del diritto reale sul bene; l'effettiva percezione del canone è irrilevante ai fini dell'imputazione finché permane il rapporto obbligatorio.
- Per evitare l'imputazione fiscale di canoni non percepiti, il proprietario deve ottenere la risoluzione del contratto o un provvedimento giudiziale (es. convalida di sfratto) che dimostri la perdita del diritto al canone.
- Per i contratti ad uso abitativo è necessario verificare la disciplina speciale richiamata dall'art. 8 della l. n. 431/1998, che può determinare un trattamento diverso rispetto al principio generale.
- È opportuno conservare documentazione probatoria (contratto, intimazioni di sfratto, sentenze o provvedimenti di convalida, comunicazioni di morosità) per giustificare la posizione fiscale e per ottenere rettifiche o rimborsi in caso di successiva pronuncia favorevole o di effettiva improponibilità del credito.
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