Sentenza del 22/02/2022 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il diritto al rimborso di ritenute da parte di soggetti beneficiari attraverso veicoli esteri con la necessità di riconciliazione degli importi presuppone la produzione di documentazione idonea probante le ritenute operate, i passaggi di flusso, gli addebiti delle ritenute ad ogni soggetto della catena societaria, l'esatta quantificazione degli importi di tutti i riaccrediti delle ritenute - Sussiste - Ai fini del riconoscimento del requisito della trasparenza fiscale dei fondi di investimento interposti è necessario il pieno automatismo nella distribuzione degli utili di gestione per tutta l'esistenza della società - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. ha chiesto il rimborso delle ritenute operate da A. S.p.A. sui dividendi 2014 e 2015, in quanto beneficiario indiretto tramite fondi/interposti (limited partners e fondi C.), reclamando la differenza tra le aliquote operate e quelle agevolate (art.27(3) DPR 600/73 ovvero art.10 Convenzione Italia-Regno Unito). L'amministrazione ha contestato la qualifica di beneficiario effettivo e la trasparenza fiscale dei fondi interposti, nonché l'idoneità della documentazione prodotta a ricostruire i flussi (certificati bancari non probatori, assenza di riconciliazione tra dividendi distribuiti da A. e accrediti ricevuti da M., discrepanze numeriche e mancata prova delle ritenute addebitate a ciascun anello della catena). Inoltre è stato rilevato che gli statuti dei fondi non prevedevano la piena automazione nella distribuzione degli utili e che le certificazioni fiscali inglesi attestavano la residenza del trustee e non direttamente dell'istante.
La decisione
L'appello è stato rigettato: la CTR ha confermato che M. non ha fornito documentazione idonea e probante dei passaggi di flusso, delle ritenute operate e delle percentuali di partecipazione necessarie per riconciliare gli importi e quantificare i riaccrediti. Ha inoltre escluso la trasparenza fiscale dei fondi interposti perché gli statuti consentivano discrezionalità del management nella distribuzione degli utili, e ha ritenuto insufficiente la certificazione di residenza prodotta. Pertanto il rimborso richiesto è stato negato; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 27, comma 3
rimborso ritenute su dividendi per particolari soggetti quali i fondi pensione
la richiesta di rimborso deve essere supportata da prova certa del beneficiario effettivo e della corretta ricostruzione dei flussi e delle ritenute lungo tutta la catena
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito
art. 10 e art. 9 (certificazione di residenza)
la Convenzione fissa aliquote convenzionali e richiede certificazione di residenza idonea a dimostrare i requisiti per il rimborso; la certificazione deve riferirsi al soggetto richiedente il rimborso
Commentario OCSE (art.1) e Risoluzione n.167/2008
nozione di trasparenza fiscale e requisiti per i veicoli trasparenti
per qualificare un fondo/veicolo come fiscalmente trasparente è necessario lo statuto che imponga la distribuzione automatica degli utili per tutta la vita del veicolo; la discrezionalità del management esclude la trasparenza
Risoluzione n.17/2006
applicabilità del regime di trasparenza a CCF e veicoli qualora lo statuto preveda obbligo di distribuzione annuale
la trasparenza richiede che i redditi transitino verso i sottoscrittori ed siano effettivamente tassati nei loro Paesi di residenza
Giurisprudenza citata
Cass. n.10792/2016; Cass. n.32840/2018; Corte di Giustizia UE, Grande Sezione 26.2.2019 (C-116/16 e C-117/16)
il beneficiario effettivo richiede sia la disponibilità giuridica sia quella economica del reddito; non basta la mera ricezione formale o la residenza estera
Massime di principio
- Il richiedente rimborso deve fornire documentazione bancaria completa (estratti conto dettagliati e contabili) che ricostruisca i flussi dal soggetto che ha subito la ritenuta fino alla effettiva disponibilità del beneficiario richiedente, con evidenza delle ritenute operate in ogni passaggio
- È indispensabile dimostrare le percentuali di partecipazione di tutti gli anelli della catena societaria per consentire la corretta quantificazione dei riaccrediti delle ritenute; elenchi o tabelle predisposte dall'interessato hanno valore limitato senza documenti terzi certificativi
- Per considerare un veicolo (fondo, trust, CCF ecc.) fiscalmente trasparente nello schema OCSE/italiano lo statuto deve prevedere l'obbligo di distribuzione automatica e annuale degli utili senza discrezionalità manageriale; clausole che permettono la non distribuzione per future obbligazioni eliminano la trasparenza
- La certificazione di residenza fiscale deve riguardare il soggetto che richiede il rimborso e attestare le condizioni richieste dalla Convenzione; certificati che attestano la residenza del trustee o di soggetti intermedi non sono sufficienti
- Il concetto di beneficiario effettivo richiede la disponibilità giuridica ed economica del reddito: chi agisce tramite interposti deve dimostrare che non si tratta di mera interposizione finalizzata a ottenere benefici fiscali
- In presenza di numerose istanze di rimborso simili o di flussi incongrui rispetto alle ritenute complessivamente versate, l'amministrazione può legittimamente richiedere prove più stringenti e la documentazione completa; l'onere probatorio grava sul richiedente
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