Sentenza del 22/02/2022 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I.V.A agevolata. Lavori ultimati e lavori non ultimati. Errore materiale rinvenibile nel rogito notarile. Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in una compravendita immobiliare: nel rogito notarile e nella fattura era indicata per errore la norma agevolativa art.127 quinquiesdecies (riferita a lavori già ultimati) mentre, per le caratteristiche degli immobili ceduti (fabbricati in corso di costruzione/negozi accedenti a immobile in ristrutturazione), il beneficio avrebbe dovuto fondarsi sull'art.127 undecies (lavori non ultimati). L'Agenzia chiedeva la differenza d'imposta; il contribuente denunciava un mero errore materiale nella richiamata norma e sosteneva che, per la sostanza dei fatti, la cessione era comunque meritevole dell'aliquota agevolata.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della G srl, annullando l'atto impositivo e compensando le spese. Motivazione: il giudice ha privilegiato un'interpretazione sostanziale degli atti e dei documenti acquisiti, ritenendo che i requisiti materiali per l'agevolazione sussistessero nonostante l'errata richiamata normativa; inoltre ha richiamato i principi costituzionali (capacità contributiva, buona amministrazione, collaborazione e buona fede) e la giurisprudenza che ammette la correzione di errori dichiarativi. Il Collegio ha anche richiamato il principio secondo cui chi emette la fattura è il soggetto responsabile dell'indicazione dell'aliquota IVA, escludendo la responsabilità dell'acquirente per un'errata applicazione attestata nella fattura emessa dal venditore.
Norme richiamate
D.P.R. 26/10/1972 n.633, art.2 e art.10
Richiamati come quadro normativo generale per l'applicazione dell'IVA e delle aliquote agevolate (aliquota del 10%).
D.P.R. 633/72 - Tabella A parte III, art.127 quinquiesdecies
Norma agevolativa che riguarda essenzialmente lavori già ultimati; nel caso è stata indicata erroneamente nel rogito.
D.P.R. 633/72 - Tabella A parte III, art.127 undecies
Norma agevolativa riferibile a lavori non ultimati; il Collegio ha ritenuto che questa fosse la disposizione sostanzialmente applicabile ai fatti e che, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, l'agevolazione non può essere negata per il mero richiamo testuale di una norma diversa.
Costituzione, art.3
Richiamato per sostenere il principio di ragionevolezza, che giustifica una lettura sostanziale degli atti tributari e la correzione di errori materiali alla luce della capacità contributiva e della buona amministrazione.
Cass. civ., sent. n.13595/2018
Precedente richiamato per affermare che gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione possono essere emendati in virtù dei principi costituzionali e della buona fede nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Cass. SS.UU. n.26242/2014; legge 18/6/2009 n.691; art.132 c.p.c. comma 2 n.4; art.118 disp. att. c.p.c.
Richiamati in relazione ai criteri di motivazione della decisione giudiziaria (motivazione concisa/''più liquida'') e all'economia processuale; la CTR ha limitato la motivazione a quanto necessario.
Cass. civ. nn.3291/2012 e 3167/2012
Giurisprudenza che individua nel soggetto che emette la fattura l'unico responsabile della correttezza dell'aliquota IVA indicata; da ciò discende che l'acquirente non può essere chiamato a rispondere dell'IVA indicata dal venditore.
Massime di principio
- Se il riferimento normativo riportato in un atto pubblico è un mero errore materiale, ma i fatti sostanziali soddisfano i presupposti per un'agevolazione fiscale, il beneficio può essere riconosciuto; la sostanza prevale sulla forma.
- Gli errori nella dichiarazione o negli atti del contribuente sono emendabili alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva, buona amministrazione, collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione.
- Il soggetto che emette la fattura è responsabile della corretta indicazione dell'aliquota IVA; l'acquirente non può essere ritenuto responsabile per una errata aliquota esposta dal venditore, salvo specifiche fattispecie.
- Prima di emettere un atto impositivo definitivo l'Amministrazione dovrebbe valutare la sostanza dei fatti e la possibilità di emendare errori materiali, tenendo conto della ragionevolezza e dell'equità.
- In contenziosi simili è essenziale documentare e provare i fatti materiali (es. stato di fatto dell'immobile, caratteristiche tecniche e superfici) che legittimano l'agevolazione invocata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia nasce da un errore materiale del contribuente e la decisione giudiziale ritiene opportuno evitarne l'aggravio economico per le parti.
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