Sentenza del 22/02/2022 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
IMPOSTA DI REGISTRO. ART. 57 D.P.R. 131/86. SOLIDARIETA' PASSIVA TRA LE PARTI. CURATELA FALLIMENTARE ED EX AMMINISTRATORE DI SOCIETA' ANDATA POI FALLITA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzione relativo alla sentenza n.724/2014 del Tribunale di Fermo: si denunciava la nullità dell'atto per difetto di firma (sottoscritto da soggetto ritenuto privo di poteri), si contestava in merito l'applicazione dell'imposta a tassa proporzionale del 3% anziché a tassa fissa sulla sentenza di condanna al pagamento di euro 1.492.488,74 (danni per distrazione/sottrazione di beni dalla società poi fallita) e si contestava l'applicazione del principio di solidarietà passiva ex art.57 DPR 131/86 nei confronti della curatela che si era rifiutata di pagare.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto impositivo anche se la delega di firma può risultare da ordini di servizio non nominativi (delega di firma, non di funzioni). Ha confermato l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sulla somma liquidata in sentenza, poiché la condanna è al pagamento di una somma di denaro; la tassa fissa sarebbe applicabile solo in caso di condanna alla restituzione dei beni. Ha confermato che ai sensi dell'art.57 DPR 131/86 tutte le parti in causa nei confronti delle quali la pronuncia si è espressa nella parte dispositiva sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta, per cui anche la curatela, seppure vittoriosa, può essere chiamata a versare l'imposta con diritto di rivalsa verso la parte condannata. Condanna dell'appellante alle spese di grado liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 art.57
Stabilisce la solidarietà passiva tra tutte le parti in causa nei confronti dell'imposta di registro: tutte le parti interessate dalla parte dispositiva della pronuncia possono essere chiamate al pagamento, mentre il diritto di rivalsa resta tra le parti private; l'Erario può soddisfarsi alternativamente verso ciascuna di esse.
D.P.R. 131/1986 art.8 lett. b (Tariffa, Parte I)
Prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sulle sentenze che dispongono il pagamento di somme di denaro; pertanto una condanna al risarcimento in denaro è soggetta al 3% indipendentemente dalla fonte del quantum liquidato.
D.P.R. 600/1973 art.42
Riguarda la sottoscrizione degli atti impositivi; la giurisprudenza interpretativa considera la delega alla sottoscrizione come "delega di firma" non di funzioni, ammettendo la possibilità che sia desumibile da ordini di servizio non nominativi purché sia individuabile la qualifica del sottoscrittore per la verifica ex post del potere.
Codice di Procedura Civile art.132, comma 2, n.4 e art.118 disposizioni d'attuazione
Richiamate solo in relazione al canone di motivazione delle decisioni (motivazione concisa e sufficiente); applicate anche al processo tributario per la valutazione della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La firma su atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria non è invalida solo perché la delega non è nominativa: la delega di firma può risultare da ordini di servizio indicanti la qualifica dell'impiegato e ciò è sufficiente per la legittimità dell'atto.
- Quando una sentenza dispone il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, sull'importo liquidato si applica l'imposta di registro proporzionale (3%) e non la tassa fissa; la natura della obbligazione (restituzione in natura vs pagamento in denaro) è determinante per la qualificazione della tassa.
- Ai sensi dell'art.57 DPR 131/86, tutte le parti che risultano coinvolte nella parte dispositiva della pronuncia sono solidalmente obbligate per l'imposta di registro: anche la parte vittoriosa può essere chiamata al pagamento e poi esercitare il diritto di rivalsa verso la parte condannata.
- L'Erario può agire alternativamente nei confronti di ciascuna delle parti solidalmente obbligate; la contestazione della solidarietà tra parti deve mirare a dimostrare l'inesistenza della qualità di "parte in causa" o l'assenza di effetti della pronuncia sulla sfera giuridica del soggetto.
- In casi analoghi il soggetto privato (es. curatore) che viene chiamato a pagare per solidarietà dovrebbe contestualmente tutelarsi esercitando azione di rivalsa o inserendo la voce di imposta di registro tra le spese da recuperare nella pronuncia a carico della parte soccombente.
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