Sentenza del 22/02/2022 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Notificazione a mezzo posta - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento n. XXX/2013 e n. XXX/2013 emessi dal Comune per presunta omissione di dichiarazione e di versamento dell'ICI relative a due fabbricati per gli anni 2007 e 2008. In primo grado i ricorsi erano stati respinti. Con l'appello il contribuente contestava la motivazione e sosteneva che gli immobili non erano assoggettati a imposta perché iscritti nel catasto terreni e privi di rendita (non per la qualifica di fabbricati rurali). Il Comune non si costituiva in udienza d'appello.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile l'appello per due ordini di ragioni. In via preliminare ha ritenuto non provata la notifica dell'appello al Comune, perché all'atto di appello non era allegato l'avviso di ricevimento (AR) della raccomandata: la giurisprudenza richiede l'esibizione dell'AR originale per dimostrare l'effettivo inoltro della comunicazione e la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario; il semplice foglio stampato dal servizio online di Poste Italiane o la prova della spedizione non sono idonei. In subordine, anche ove si volesse sorvolare sulla notifica, l'appello sarebbe inammissibile perché modifica il thema decidendum, passando da una doglianza originaria relativa alla natura rurale dei fabbricati a una diversa eccezione basata sull'iscrizione nel catasto terreni. Conseguentemente l'appello è dichiarato inammissibile e nulla per le spese.
Norme richiamate
D.L. 137/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione dell'udienza (disposizioni emergenziali su trattazione a distanza); non incide sul principio di prova della notifica.
Corte di Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5077
Principio secondo cui la disciplina delle notificazioni non può comprimere le garanzie del destinatario: l'esibizione dell'avviso di ricevimento è indispensabile per dimostrare che la notifica a mezzo posta ha effettivamente garantito la conoscibilità dell'atto e quindi il diritto di difesa.
Corte di Cassazione, sentenza 8 novembre 2012, n. 19387
Conferma che il foglio stampato dal servizio online di Poste Italiane non supplisce all'avviso di ricevimento e non prova la consegna reale; la prova della regolare notifica è data soltanto dall'avviso di ricevimento con timbro postale.
Costituzione, art. 24
Richiamato in termini di principio: il diritto di difesa richiede garanzie di effettività della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, che si implementano anche attraverso l'esibizione dell'AR.
Massime di principio
- Per le notifiche effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notifica si dà con l'esibizione dell'avviso di ricevimento: la sola prova della spedizione o il foglio di tracciamento online non sono sufficienti.
- L'avviso di ricevimento deve riportare le annotazioni dell'agente postale relative all'accesso al domicilio e alle ragioni dell'eventuale mancata consegna, poiché tali indicazioni sono rilevanti per stabilire se l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La mancata allegazione dell'AR all'atto di parte può comportare la nullità della notifica e l'inammissibilità della impugnazione per difetto di notifica del contraddittorio.
- In sede di appello è necessario non mutare il thema decidendum rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo: introdurre motivi nuovi che modificano il nucleo della controversia può rendere l'appello inammissibile.
- Per evitare rischi procedurali, il mittente deve conservare e allegare agli atti processuali l'AR originale o idonea prova di ricezione prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza; in alternativa valutare modalità di notificazione personale ove la contestazione dell'atto sia strategica.
- Se l'appello è già stato spedito senza AR, tentare di sanare la notifica mediante tempestiva integrazione probatoria ovvero valutare il deposito successivo dell'AR purché compatibile con i termini e le regole processuali applicabili.
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