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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27231/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva riconosciuto, ai fini dell’esecuzione in Italia, una sentenza penale rumena irrevocabile che aveva condannato il cittadino italiano per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con pena detentiva sospesa condizionalmente, sorveglianza per due anni e libertà vigilata per l’intero periodo di sospensione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: primo, la violazione della disciplina sul riconoscimento delle sentenze straniere e dei diritti fondamentali della difesa, sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto irrilevante il fatto che, al controllo di polizia e all’alcoltest, l’imputato non fosse assistito da interprete, circostanza che gli avrebbe impedito di comprendere gli atti e di farsi intendere, oltre a non essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore in una fase decisiva; secondo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello risposto alla doglianza difensiva e per aver operato un’erronea distinzione tra controllo di legalità e riesame del merito, trascurando che le asserite violazioni iniziali avrebbero potuto condizionare le scelte processuali successive, compresa l’adesione a un rito semplificato e l’ammissione degli addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina del d.lgs. n. 38 del 2016 prevede motivi tassativi di rifiuto del riconoscimento e che tra questi non rientra la mancata assistenza di un interprete durante un atto urgente di polizia come l’alcoltest; ha inoltre escluso che l’art. 1 del decreto consenta una clausola generale di rifiuto per asserita violazione di diritti fondamentali, richiamando la logica di armonizzazione e fiducia reciproca del sistema dell’Unione. Ha ritenuto non violati gli standard europei sul diritto all’interprete, osservando che la direttiva 2010/64/UE tutela l’assistenza linguistica nei procedimenti penali e negli interrogatori di polizia, ma non impone il differimento di un accertamento urgente di polizia in attesa dell’interprete; ha richiamato anche la giurisprudenza interna sulla natura urgente e indifferibile dell’alcoltest. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava vizi di motivazione, poiché il ricorso avverso le decisioni della Corte di appello in materia di riconoscimento ex d.lgs. n. 38 del 2016 è ammesso solo per violazione di legge e non per difetto di motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    La disciplina attuativa della decisione quadro 2008/947/GAI regola il reciproco riconoscimento delle decisioni straniere relative a sanzioni e misure sostitutive o connesse alla sospensione condizionale, prevede motivi tassativi di rifiuto e limita il ricorso per cassazione ai soli vizi di violazione di legge.

  • art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    È norma della disciplina generale del riconoscimento delle sentenze penali estere, ritenuta inconferente rispetto al distinto sistema del d.lgs. n. 38 del 2016.

  • direttiva 2010/64/UE

    Il diritto all’assistenza di un interprete opera nei procedimenti penali e negli interrogatori di polizia, ma non viene esteso alla necessità di differire un atto urgente di polizia come l’alcoltest in attesa dell’interprete.

  • CEDU

    art. 5, par. 2; art. 6, par. 3, lett. a) ed e)

    Il diritto all’assistenza linguistica e all’informazione in lingua comprensibile tutela l’accusato, ma non impone che un controllo urgente e transeunte sia sospeso fino alla presenza dell’interprete quando ciò sia incompatibile con la natura dell’accertamento.

  • Patto internazionale dei diritti civili e politici

    art. 14, par. 3, lett. f)

    Riconosce il diritto dell’imputato all’assistenza gratuita di un interprete.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamato quale disciplina applicabile al ricorso per cassazione nei procedimenti relativi al riconoscimento/esecuzione di decisioni straniere, limitandone il sindacato ai profili di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una decisione straniera disciplinato dal d.lgs. n. 38 del 2016, i motivi di rifiuto sono tassativi: non è consentito introdurre una clausola generale ulteriore fondata su asserite violazioni dei diritti fondamentali, se non nei limiti espressamente previsti dal sistema applicabile.
  • Il controllo del giudice dell’esecuzione sul riconoscimento di una sentenza straniera non può trasformarsi in un riesame del merito del processo estero; il sindacato resta circoscritto alla verifica delle condizioni legali di riconoscimento.
  • Il diritto all’assistenza di un interprete, pur essendo presidio fondamentale del giusto processo, non impone di differire un accertamento urgente e indifferibile di polizia quando la natura dell’atto richieda immediatezza e il ritardo ne comprometterebbe l’efficacia probatoria.
  • Nei procedimenti di riconoscimento ex d.lgs. n. 38 del 2016, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello è ammesso per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
  • L’ordinamento italiano e quello dell’Unione, in materia di reciproco riconoscimento, operano sulla base di un modello di fiducia reciproca, nel quale gli standard di tutela dei diritti fondamentali devono essere ricostruiti principalmente alla luce del diritto dell’Unione e non di parametri nazionali aggiuntivi incompatibili con esso.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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