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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21966/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal licenziamento intimato a un dipendente all’esito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società ai sensi della l. n. 223 del 1991. Il Tribunale, in sede di opposizione ex l. n. 92 del 2012, e poi la Corte d’Appello di Roma, avevano ritenuto illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate nei limiti di legge. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223 del 1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione tra i dipendenti non fosse esigibile quando la struttura aziendale fosse articolata in sedi distanti e che la scelta della platea dei licenziabili dovesse restare rimessa alle esigenze tecnico-produttive del datore; (2) violazione dell’art. 5 l. n. 223 del 1991, deducendo che la riduzione fosse mirata a specifici profili tecnici e non a personale fungibile; (3) violazione dell’art. 18, commi 4, 5 e 7, St. lav. e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223 del 1991, contestando l’applicazione della tutela reintegratoria e sostenendo che si trattasse al più di vizio formale, non sostanziale, e che il giudice di merito non avesse verificato in concreto l’inesistenza dell’esubero; (4) violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost., lamentando il diverso regime sanzionatorio rispetto ai licenziamenti individuali plurimi per g.m.o. e chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha rigettato tutte le censure: ha ritenuto che, in mancanza di una specifica e coerente delimitazione della platea dei licenziabili nella comunicazione ex art. 4, comma 3, la scelta dovesse avvenire sull’intero complesso aziendale; ha ribadito che la dislocazione territoriale delle sedi e i maggiori costi di trasferimento non escludono di per sé la comparazione, se non adeguatamente giustificati; ha confermato che, in presenza di una illegittima delimitazione della platea dei licenziabili, si configura una violazione sostanziale dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, St. lav.; ha infine dichiarato infondata, e comunque non proponibile come autonomo motivo di ricorso, la censura sulla legittimità costituzionale del diverso trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della società, confermando la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo e la reintegrazione del lavoratore disposta nei gradi di merito, oltre alla condanna della società alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non attaccavano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la giurisprudenza consolidata impone, salvo adeguata giustificazione, la comparazione sull’intero complesso aziendale; ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo perché la violazione accertata non era meramente procedurale ma sostanziale, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, e perché la questione di costituzionalità non può essere proposta come autonomo motivo di ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 223 del 1991

    la comunicazione di apertura della procedura deve indicare specificamente le ragioni che limitano i licenziamenti a una certa unità, settore o sede e le ragioni per cui non si ricorre al trasferimento verso altre unità, così da consentire il controllo sindacale sull’effettiva necessità dei licenziamenti

  • art. 5 l. n. 223 del 1991

    l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, come regola generale, avuto riguardo al complesso aziendale; una limitazione territoriale o settoriale è possibile solo se adeguatamente giustificata e comunicata

  • art. 5 l. n. 223 del 1991

    distingue la violazione delle procedure dalla violazione dei criteri di scelta; la seconda, se sostanziale o se i criteri sono illegittimi o male applicati, comporta la tutela reintegratoria richiamata dall’art. 18 St. lav.

  • art. 17 l. n. 223 del 1991

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare la censura come relativa al regime sanzionatorio, ma non decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 18, commi 4, 5 e 7, l. n. 300 del 1970

    la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi determina l’applicazione della tutela reintegratoria del comma 4, non la sola tutela indennitaria prevista per le mere irregolarità procedurali

  • art. 41 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina legale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sul diverso trattamento sanzionatorio, ma la Corte reputa infondata la doglianza

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, senza esiti favorevoli per la ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    per effetto del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, la regola generale impone che l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento all’intero complesso aziendale; la delimitazione a un reparto, settore o sede è ammissibile solo se il datore di lavoro la giustifica in modo specifico nella comunicazione iniziale e nelle fasi sindacali.
  • La dislocazione geografica delle sedi aziendali, così come l’eventuale aggravio di costi connesso al trasferimento di personale, non esonera di per sé dal rispetto della comparazione tra lavoratori di equivalente professionalità, se il datore non dimostra perché la limitazione territoriale sia imposta da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la procedura.
  • In tema di licenziamento collettivo, la violazione dei criteri di scelta non coincide con una mera irregolarità formale della comunicazione: quando il datore delimita illegittimamente la platea dei licenziabili o applica in modo difforme i criteri legali, la violazione è sostanziale e giustifica la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav.
  • La censura che si risolva nella sola sollecitazione alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale non integra, di regola, un autonomo motivo di ricorso per cassazione, poiché la scelta di sollevare o meno la questione appartiene al potere del giudice.
  • La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi può essere fatta valere dai lavoratori che abbiano concretamente subito un pregiudizio determinante, ma tale principio opera quando la platea dei licenziabili sia stata legittimamente individuata; non quando l’illegittimità investa a monte la delimitazione stessa della platea.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieLicenziamento collettivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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