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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11740/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino relativamente al capo c) (bancarotta impropria da operazioni dolose), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l'elemento soggettivo (dolo, anche eventuale) sulla base della sola presentazione di un'istanza di rateizzazione e di alcuni pagamenti, senza considerare l'ampiezza, la sistematicità e la protrazione negli anni dell'omesso versamento delle imposte (oltre 5 milioni di euro) che, secondo il Tribunale di Novara, aveva cagionato o aggravato il dissesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. Nel motivare l'annullamento la Corte ha richiamato i principi che: (i) nella bancarotta impropria da operazioni dolose l'elemento soggettivo può consistere in dolo generale (la coscienza e volontà delle condotte antidoverose e la prevedibilità del dissesto), non è necessario il dolo specifico diretto a provocare il fallimento; (ii) le omissioni sistematiche e protratte nei versamenti fiscali e previdenziali, con rilevanti importi evasi, possono integrare operazioni dolose se hanno creato o aggravato il dissesto; (iii) la presentazione di una istanza di rateizzazione e il pagamento di alcuni ratei non escludono automaticamente il dolo se tali atti risultano strumentali a ritardare la dichiarazione di fallimento e a proseguire l'attività generando ulteriori passività. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia erroneamente valorizzato gli elementi probatori e ha rinviato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai limiti di estensione del motivo di ricorso per cassazione; utilizzata per delimitare i temi dedotti dal Procuratore Generale.

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2 (Legge fallimentare)

    La nozione di "operazioni dolose" comprende anche condotte omissive o di infedeltà dell'amministratore che siano intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria dell'impresa; per la configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose è sufficiente il dolo generale (coscienza e volontà della condotta e la prevedibilità del dissesto), non il dolo specifico diretto a causare il fallimento.

Massime di principio

  • In caso di bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario dimostrare il dolo specifico diretto a provocare il fallimento: è sufficiente il dolo generale, ossia la coscienza e volontà delle condotte antidoverose e la prevedibilità del dissesto come loro conseguenza.
  • La violazione sistematica e protratta degli obblighi di versamento di imposte e contributi, se di entità rilevante, può integrare operazioni dolose se ha creato o aggravato lo stato di insolvenza.
  • La presentazione di istanze di rateizzazione e il pagamento parziale del debito non escludono automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore quando tali atti risultano strumentali a procrastinare il fallimento e a continuare l'attività generando ulteriori passività.
  • Nella valutazione del dolo rilevano elementi fattuali quali: durata e sistematicità dell'inadempimento, entità del debito, mancata adozione di iniziative reali di risanamento, pagamenti selettivi a dipendenti/fornitori a fronte del mancato assolvimento degli obblighi verso l'erario e gli enti previdenziali.
  • L'obbligo di fedeltà e diligenza dell'amministratore comporta che ogni violazione significativa dei doveri gestionali, se collegata al dissesto, può essere qualificata come "operazione dolosa" ai fini dell'art. 223 L.F.
  • In sede di gravame il giudice deve motivare puntualmente perché ritiene insufficienti le risultanze del primo grado: semplici riferimenti a strumenti leciti (es. rateizzazione) non sono di per sé idonei a escludere il quadro probatorio sulla dolosità delle condotte.

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