Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa in sede di rinvio dopo una precedente cassazione. La controversia nasce dalla cancellazione di un volo che gli avrebbe consentito di raggiungere il luogo del funerale del padre; egli ha quindi domandato il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata partecipazione alle esequie. In sede di rinvio il Tribunale aveva ritenuto esistente, in via presuntiva, un danno non patrimoniale ma lo aveva liquidato in via equitativa in euro 600,00, parametrandolo alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 1226 c.c., sostenendo che il giudice avesse usato un parametro incongruo e avesse liquidato un importo irrisorio, impropriamente ricorrendo alle Tabelle di Milano nonostante si trattasse di un danno diverso da quello del passeggero che perde un volo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 115 e 321 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse eluso i principi fissati dalla precedente ordinanza di cassazione e avesse omesso di valorizzare correttamente l’allegazione e la prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. richiede che il danno sia previamente accertato nella sua esistenza ontologica e che la motivazione sia chiara ed esaustiva, indicando il parametro monetario di partenza e il percorso logico seguito per adeguarlo alle circostanze concrete. Ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’esistenza del danno non patrimoniale per la mancata partecipazione al funerale del padre, avesse poi liquidato la somma in modo meccanico e non adeguatamente motivato, limitandosi a richiamare il forfait del Regolamento CE n. 261/2004 senza spiegare perché tale criterio fosse congruo rispetto alla specifica sofferenza derivante dalla perdita di un’occasione familiare irripetibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa"
La liquidazione equitativa è consentita solo se il danno è già certo nella sua esistenza ma non nel suo preciso ammontare; non può essere usata per colmare lacune istruttorie o per liquidare in modo simbolico o irrisorio senza adeguata motivazione.
Per la responsabilità extracontrattuale richiama i criteri di liquidazione equitativa dell’art. 1226 c.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione.
È richiamato dal ricorrente in relazione all’onere di allegazione e prova del danno.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi non contestati.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza specifica elaborazione nel testo della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione non può scendere sotto il minimo costituzionale; una motivazione apparente integra nullità della sentenza.
Regolamento CE n. 261/2004
La compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione del volo non è di per sé parametro automaticamente sovrapponibile al diverso danno non patrimoniale da mancata partecipazione a un funerale; può al più costituire criterio di riferimento da motivare in modo congruo.
art. 12 Regolamento CE n. 261/2004
Resta impregiudicato il diritto del passeggero di agire per un risarcimento supplementare, oltre la compensazione pecuniaria forfettaria.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno richiede due presupposti distinti: l’accertamento dell’esistenza del danno e l’impossibilità o particolare difficoltà di provarne l’esatto ammontare; non può essere impiegata per rimediare a carenze di prova sull’an debeatur o per assegnare importi meramente simbolici.
- Quando il giudice liquida equitativamente il danno, la motivazione deve indicare in modo controllabile il parametro monetario di partenza, le ragioni della sua pertinenza rispetto alla natura del pregiudizio e il percorso logico-aritmetico seguito per adeguarlo alle circostanze del caso concreto.
- Il ricorso a parametri tabellari o forfetari è ammissibile solo se il criterio scelto è coerente con il tipo di danno accertato e con le specificità della fattispecie; il rinvio a un importo standardizzato non basta se non si spiega perché esso sia adeguato a un pregiudizio connotato da peculiari elementi personali e relazionali.
- Nel caso di danno non patrimoniale derivante dalla mancata partecipazione alle esequie di un prossimo congiunto, la sofferenza può essere presunta in base al rapporto familiare, ma la quantificazione deve comunque essere ancorata alle concrete circostanze del rapporto e dell’evento lesivo, non a un criterio astratto pensato per una diversa ipotesi di disagio.
- Il giudice di rinvio deve dare effettiva applicazione ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; una liquidazione che ne eluda la ratio può essere censurata per violazione di legge e per motivazione apparente.
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