Cassazione Penale, Sentenza n. 24516/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere già disposta dal GIP del Tribunale di Latina per il reato di rapina impropria. Il ricorrente deduce: 1) nullità dell'ordinanza per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (motivazione apparente); 2) omissione di valutazione della versione difensiva sulla qualificazione del fatto (sostenendo che la persona offesa avrebbe per prima speronato il veicolo del ricorrente durante l'inseguimento); 3) insufficiente valutazione delle esigenze cautelari, in particolare l'erronea deduzione del pericolo di recidiva basata su un precedente con pena sospesa, rendendo sproporzionata la custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il GIP avesse effettivamente recepito le richieste della pubblica accusa ma le avesse valutate in modo autonomo e motivato; sul secondo motivo ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal GIP e dal Tribunale, ritenendo non viziata la valutazione che ha scartato la versione difensiva, avendo particularmente considerato il forzamento del posto di blocco, il comportamento del ricorrente alla vista della pattuglia, le fotografie che documentano i danni e l'affiancamento ad alta velocità; sul terzo motivo ha condiviso la valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fondata sul comportamento tenuto dall'indagato, su un precedente penale specifico, sul riconoscimento da parte della vittima e sulla mancanza di stabile attività lavorativa, ritenendo giustificata l'applicazione della misura detentiva e l'inefficacia di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter d isp.att.cod.proc.pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; non incide sulla valutazione cautelare di merito
Normativa sulle misure cautelari (codice di procedura penale)
La decisione applica i principi generali delle misure cautelari: necessità dei gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di recidiva, pericolo di reiterazione, ecc.), nonché il criterio di adeguatezza rispetto alla personalità dell'imputato
Massime di principio
- La Corte non riesamina i fatti di merito quando la motivazione del giudice di merito è logico‑giuridicamente coerente: l'alternativa difensiva non basta se i giudici hanno fornito motivazioni non viziate e riscontri probatori (fotografie, comportamenti, forzamento del blocco).
- Per disporre la custodia cautelare in carcere è necessario che sussistano gravi indizi e esigenze cautelari concrete e attuali; un precedente specifico può concorrere alla valutazione del pericolo di recidiva se integrato da altri elementi (comportamento criminoso recente, riconoscimento della vittima, situazione personale e lavorativa).
- La mancanza di una autonoma valutazione formale da parte del giudice di merito può essere sanata se dalle motivazioni risulta comunque una valutazione autonoma e argomentata delle richieste dell'accusa.
- In sede di impugnazione cautelare e di cassazione la contestazione della qualificazione giuridica del fatto è esaminata con attenzione, ma la Corte tende a confermare la tipizzazione adottata dai giudici di merito se sorretta da elementi fattuali e riscontri probatori.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende), quindi valutare con attenzione le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni
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