Cassazione Penale, Sentenza n. 35127/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in sede di appello abbreviato, della condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Napoli per i reati di estorsione aggravata (capo A, B e D). Il ricorrente deduceva: insufficienza e travisamento della prova, sostenendo che le condotte contestate erano in realtà prestiti e che egli si era limitato ad accompagnare il coimputato Iovine Giuseppe senza partecipazione consapevole alle estorsioni; mancanza di prova della sussistenza dell'aggravante "uso del metodo mafioso" e della sua appartenenza a sodalizio mafioso; ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno; errore nel negare il vincolo di continuazione con precedenti vicende processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le decisioni di primo e secondo grado costituiscano un unico compendio motivazionale coerente (doppia conformità) e che il ricorrente non abbia adeguatamente confutato né la sentenza di appello né quella di primo grado. La motivazione del merito ha evidenziato elementi probatori consistenti (numerose intercettazioni richiamate, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Venosa Salvatore e Venosa Umberto, e deposizioni delle vittime) che attestano il ruolo attivo del ricorrente quale braccio destro di Iovine, le richieste estorsive e l'intimidazione, anche implicita. Sul punto dell'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato che essa può sussistere anche in assenza di prova di appartenenza dell'agente a un clan, quando il contesto e la conoscenza della caratura criminale delle persone coinvolte rendono la minaccia riconducibile a metodo mafioso. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto fondato sulla valutazione della personalità e dei precedenti del condannato. Quanto alla continuazione, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva prodotto la sentenza precedente necessaria per consentire la valutazione del vincolo e che la questione è di merito non adeguatamente documentata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (aggravanti dell'estorsione)
art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.
L'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3 non richiede che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva: è sufficiente l'accertamento compiuto nel provvedimento di merito che applica l'aggravante
art. 59, secondo comma, cod. pen.
Le circostanze di gravità o attenuazione oggettive relative a un fatto si trasmettono ai concorrenti nel reato secondo le regole previste dall'art. 59, comma 2; quindi l'aggravante può riverberarsi sui coautori quando l'elemento oggettivo sia manifesto nel comportamento comune
Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può fare riferimento a uno qualsiasi degli elementi indicati dall'art. 133 (personalità del colpevole, entità e modalità del reato etc.); è sufficiente che il giudice individui l'elemento ritenuto prevalente per negare o concedere l'attenuante
Massime di principio
- La "doppia conformità" delle decisioni di primo e secondo grado limita l'esame in Cassazione del travisamento della prova: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe le motivazioni e indicare in modo preciso e documentato le discrepanze rilevanti
- L'aggravante per "uso del metodo mafioso" può essere applicata anche a chi non sia provato appartenente a un clan: è sufficiente che il contesto, la notorietà criminale dell'elemento intimidatorio e la modalità della richiesta facciano evincere la forza intimidatrice tipica di un metodo mafioso
- La minaccia estorsiva può essere implicita o "silente": non è necessario un'esplicita formula minacciosa se il contesto e la condotta fanno ragionevolmente percepire la coercizione
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (generiche o per risarcimento) è necessario fornire elementi probatori concreti in sede di merito; le deduzioni generiche in Cassazione sono inammissibili
- Per far valere il vincolo di continuazione occorre produrre in giudizio le sentenze o i provvedimenti precedenti che consentano la valutazione cumulativa: l'omessa produzione è un difetto formale che può comportare il rigetto della richiesta
- In sede di impugnazione è essenziale contestare punto per punto la motivazione del giudice, esponendo criticità specifiche e riferimenti probatori, altrimenti il ricorso può essere dichiarato generico e inammissibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →