Cassazione Penale, Ordinanza n. 09344/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio in materia di stupefacenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano due: il primo riguardava la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il secondo attaccava il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come parametro per la richiesta di riqualificazione della condotta in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, ma la censura è stata ritenuta già correttamente disattesa dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, colpa che nel caso è stata esclusa solo in senso negativo, cioè non esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere accolta in cassazione se la Corte territoriale ha già motivato in modo corretto sul punto e il ricorso non introduce reali vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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