Cassazione Civile, Ordinanza n. 22990/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla donazione di due terreni edificabili effettuata dal padre ai tre figli. L'Ufficio aveva ritenuto sussistente un conguaglio divisionale a favore di una dei donatari e a carico degli altri due, con conseguente liquidazione di maggiori imposte. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado per insufficienza di motivazione dell'atto. In appello l'Ufficio otteneva un accoglimento solo parziale. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi, ma nel testo sono espressamente esaminati soltanto i primi due: con il primo deduceva violazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione; con il secondo deduceva violazione dell'art. 51 del medesimo decreto, contestando i criteri di rettifica del valore dei terreni. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure, valorizzando la sufficiente indicazione nell'atto del criterio astratto di rettifica, la descrizione dei terreni e delle loro caratteristiche, l'ubicazione in zona di pregio e l'allegazione di una perizia dell'Agenzia del Territorio. Quanto al valore, ha ritenuto decisivo che in una successiva compravendita le parti avessero concordato il prezzo di euro 204,00 al mq, definito con accertamento con adesione, essendo rimasto invariato l'indice di edificabilità tra donazione e vendita. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto impositivo e non fondata la doglianza sul criterio di determinazione del valore dei terreni. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle del merito, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986
La Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso di rettifica quando siano indicati il criterio astratto di rettifica e gli elementi fattuali specifici posti a base dell'accertamento, anche mediante richiamo a perizia tecnica allegata.
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
La rettifica del valore può essere sostenuta dal raffronto con elementi di mercato successivi, se ritenuti decisivi dal giudice di merito e non adeguatamente contestati, specie quando non risulti mutato il presupposto edificatorio del bene.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di avviso di rettifica e liquidazione, la motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale attraverso l'indicazione del criterio di stima e degli elementi concreti posti a base della rettifica, non essendo necessaria una motivazione analitica equivalente a quella della decisione giudiziale.
- La prova della legittimità della rettifica del valore può fondarsi anche su elementi successivi rispetto al fatto imponibile, purché il giudice li ritenga attendibili, pertinenti e non efficacemente contestati, e purché essi siano coerenti con le caratteristiche del bene al momento rilevante.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a ribadire genericamente l'insufficienza della motivazione o a contestare apoditticamente la valutazione di merito è destinata al rigetto se non confronta in modo specifico le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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