Cassazione Penale, Sentenza n. 29083/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2 c.p.p.) per omissione di considerazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio: i giudici del rinvio avrebbero dovuto identificare con chiarezza la condotta alternativa doverosa (la velocita' adeguata ex ante) idonea ad evitare l'investimento e, prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione, spiegare per quale motivo gli elementi probatori non consentivano il proscioglimento nel merito, anche alla luce degli accertamenti del CTU del P.M., e motivare il rifiuto di pronunciarsi nel merito (con riflessi anche sulla trasmissione degli atti al Prefetto per la sospensione della patente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nel caso in esame, la Corte territoriale, chiamata a giudicare in sede di rinvio dopo che in primo grado era intervenuta condanna e la precedente appello aveva confermato la condanna (ovvero non era, nel provvedimento di rinvio, un ribaltamento da assoluzione a condanna senza motivazione rafforzata), poteva applicare il principio secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sul proscioglimento quando la prova sia contraddittoria o insufficiente (richiamando le Sezioni Unite Tettamanti). I giudici del rinvio hanno quindi valutato gli elementi probatori (compresi gli accertamenti del CTU) e ritenuto che non emergesse in modo incontestabile una causa di proscioglimento nel merito; ne e' conseguita la dichiarazione di estinzione del reato. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma processuale rilevante per la pronuncia; la Corte non ha ritenuto che la mancata espressa ripetizione del principio riguardante la condotta alternativa comportasse vizio tale da rendere illegittima la declaratoria di estinzione.
Invocato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'annullamento con rinvio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistesse l'obbligo di motivazione rafforzata che avrebbe imposto di sostituire la declaratoria di prescrizione con un proscioglimento nel merito.
art. 129, comma secondo c.p.p.
Norma citata in relazione alla possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione: la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un'assoluzione poiche' le circostanze escludenti non emergevano in modo incontestabile dagli atti.
art. 530, comma secondo c.p.p.
Richiamata come ipotesi in cui, ai fini della prevalenza del proscioglimento sul difetto di punibilita', il giudice dovrebbe ritenere infondata l'impugnazione del P.M.; la Corte ha precisato che tale situazione non sussisteva nel caso in esame.
Richiamata nella motivazione rispetto all'assenza di statuizioni civili che avrebbero potuto imporre una valutazione piu' penetrante; la Corte ha osservato che, in mancanza di parte civile, l'obbligo di approfondimento e' meno stringente.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti (Rv. 244273-01)
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01
Principio richiamato dalla Corte: all'esito del giudizio la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sul proscioglimento nel merito in presenza di prova contraddittoria o insufficiente, salvo casi specifici (presenza parte civile o valutazione dell'impugnazione del P.M. ai sensi dell'art. 530, comma 2). La Corte ha applicato questo principio al caso concreto.
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231679-01)
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01
Richiamata dalla Corte per distinguere i casi in cui l'annullamento con rinvio derivi da ribaltamento dell'assoluzione di primo grado (che richiede motivazione rafforzata), rispetto ai casi in cui cio' non si verifica.
Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018 (Rv. 272613-01) e altre pronunce (Sez.1 n.40386 del 16/09/2004; Sez.2 n.18182 del 06/02/2020)
Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018; Sez.1 n.40386 del 16/09/2004; Sez.2 n.18182 del 06/02/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare che quando la Cassazione annulla per mancata ricostruzione e dispone il rinvio, il giudice del rinvio non puo' limitarsi a un'attivita' meramente ricognitiva nei casi in cui il rinvio imponga ulteriori verifiche; ma nel caso concreto, non essendovi il presupposto del ribaltamento da assoluzione a condanna senza motivazione rafforzata, non sussisteva l'obbligo di motivazione rafforzata.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma tecnica applicata per procedere al trattamento del ricorso senza la presenza del difensore; richiamata nella cornice procedurale.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio per difetto di motivazione rafforzata in un caso in cui la sentenza di appello aveva ribaltato un'assoluzione di primo grado, il giudice del rinvio ha l'obbligo di motivazione rafforzata e non può semplicemente dichiarare l'estinzione per prescrizione senza affrontare le ragioni che avrebbero portato al proscioglimento nel merito.
- Quando il rinvio riguarda una vicenda in cui la sentenza di appello conferma la condanna di primo grado (e non ribalta un'assoluzione senza motivazione rafforzata), il giudice del rinvio puo' valutare il compendio probatorio e, se la prova risulta contraddittoria o insufficiente, e' possibile pronunciare la declaratoria di estinzione per prescrizione che prevale sul proscioglimento nel merito salvo specifiche condizioni (presenza della parte civile o valutazione dell'impugnazione del P.M. ai sensi dell'art. 530, comma 2).
- Il rinvio disposto dalla Suprema Corte puo' imporre al giudice di svolgere ulteriori verifiche quando la pronuncia rescindente ha indicato lacune istruttorie; tuttavia, se il mandato non richiede un approfondimento che trasformi la valutazione in un nuovo accertamento di fatto incontrovertibile, il giudice del rinvio puo' procedere alla declaratoria di estinzione quando la prescrizione e la situazione probatoria lo giustifichino.
- In caso di contestazioni sulla mancata pronuncia nel merito, e' importante che il difensore specifichi quali elementi probatori, non valutati o male valutati, avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento definitivo, in modo da mettere in luce l'eventuale violazione del mandato di rinvio.
- Le conseguenze amministrative (es. trasmissione al Prefetto per sospensione della patente) non annullano la legittimità di una declaratoria di estinzione per prescrizione, ma rappresentano un fattore che i giudici possono considerare nella valutazione dell'opportunità e della completezza della motivazione quando e' presente la parte civile o ricorrono altri presupposti per una pronuncia sul merito.
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