Cassazione Penale, Sentenza n. 9469/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 268 del 1998 sostenendo che si era verificata una illegittima reiterazione del provvedimento del Questore fondato sul medesimo decreto prefettizio, e quindi che non poteva esservi una seconda condanna per la violazione dello stesso provvedimento già oggetto della precedente sentenza, onde escludere la nuova condanna o la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dalla motivazione della sentenza impugnata risultasse che le due contestazioni riguardavano gli stessi provvedimenti amministrativi (decreto prefettizio e ordine del Questore del 18/12/2013) ma si riferivano a diverse frazioni temporali di un reato permanente (prima contestazione accertata il 1/10/2014, seconda il 18/10/2014): pertanto non si trattava dello stesso fatto, ma di distinti momenti della condotta permanente, legittimando le due condanne e il riconoscimento della continuazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 268 del 1998
La norma è invocata per la fattispecie di violazione dell'ordine di espulsione/obbligo di allontanamento; la Corte interpreta che, quando il fatto ha natura permanente, possono sussistere più contestazioni riferite a diverse frazioni temporali della stessa condotta permanente, dando luogo a più condanne e possibilmente al riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze.
Applicata per la determinazione della pena in caso di continuazione fra reati: la pena della seconda condanna è stata determinata ai sensi di questa norma.
provvedimento del Questore del 18 dicembre 2013 / decreto del Prefetto del 18 dicembre 2013
Considerati nel giudizio come gli stessi atti amministrativi la cui violazione è stata contestata in due diverse date; la Corte ha ritenuto che, se le violazioni sono accertate in momenti distinti di una condotta permanente, possono dar luogo a autonome contestazioni e condanne.
Massime di principio
- Se un reato ha natura permanente, violazioni accertate in date diverse possono costituire "frazioni temporali" distinte della stessa condotta e giustificare più contestazioni e condanne, non essendo automaticamente operativa la regola del divieto di doppia condanna per lo stesso fatto.
- Per contestare con successo una decisione di merito in Cassazione è necessario fornire elementi idonei a confutare la ricostruzione fattuale motivata dal giudice; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede che i fatti giudicati siano collegati tra loro secondo i parametri di legge; la continuazione può essere comunque riconosciuta pur esistendo più condanne per frazioni temporali di una condotta permanente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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