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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29724/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali, poi opposto e parzialmente revocato dal tribunale, con condanna degli opponenti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta. Nel giudizio di rinvio, la corte d'appello ha regolato le spese di primo grado ponendo a carico del professionista il 70% delle spese, sul presupposto che la sua domanda fosse stata accolta solo in misura ridotta e che ciò rendesse prevalente la soccombenza del professionista. Con l'unico motivo di ricorso il professionista ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo la sua domanda stata comunque accolta sia pure in misura ridotta e avendo la controparte visto respingere una parte significativa delle proprie domande, non si configurava una reciproca soccombenza idonea a giustificare la condanna della parte vittoriosa alle spese, ma solo una eventuale compensazione totale o parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha richiamato il principio secondo cui l'accoglimento, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa; al più può giustificare la compensazione, nei limiti dell'art. 92 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza e la condanna alle spese; non consente di porre le spese a carico della parte sostanzialmente vittoriosa se non nei limiti ammessi dalla disciplina sulla compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione, totale o parziale, è l'unico possibile correttivo in presenza dell'accoglimento ridotto di una domanda unica, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'accoglimento, anche solo parziale e quantitativamente ridotto, di una domanda proposta in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza.
  • La reciproca soccombenza presuppone una pluralità di domande contrapposte oppure il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi; non basta la sola riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto.
  • Quando una parte resta comunque vittoriosa sull'an debeatur o sul nucleo della domanda, non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte per il solo fatto che il petitum sia stato riconosciuto in misura inferiore.
  • In tale situazione, la regolazione delle spese può avvenire, ricorrendone i presupposti, soltanto mediante compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c., non mediante condanna della parte vittoriosa alle spese della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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