Cassazione Civile, Ordinanza n. 29724/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali, poi opposto e parzialmente revocato dal tribunale, con condanna degli opponenti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta. Nel giudizio di rinvio, la corte d'appello ha regolato le spese di primo grado ponendo a carico del professionista il 70% delle spese, sul presupposto che la sua domanda fosse stata accolta solo in misura ridotta e che ciò rendesse prevalente la soccombenza del professionista. Con l'unico motivo di ricorso il professionista ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo la sua domanda stata comunque accolta sia pure in misura ridotta e avendo la controparte visto respingere una parte significativa delle proprie domande, non si configurava una reciproca soccombenza idonea a giustificare la condanna della parte vittoriosa alle spese, ma solo una eventuale compensazione totale o parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha richiamato il principio secondo cui l'accoglimento, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa; al più può giustificare la compensazione, nei limiti dell'art. 92 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
regola la soccombenza e la condanna alle spese; non consente di porre le spese a carico della parte sostanzialmente vittoriosa se non nei limiti ammessi dalla disciplina sulla compensazione.
la compensazione, totale o parziale, è l'unico possibile correttivo in presenza dell'accoglimento ridotto di una domanda unica, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'accoglimento, anche solo parziale e quantitativamente ridotto, di una domanda proposta in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza.
- La reciproca soccombenza presuppone una pluralità di domande contrapposte oppure il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi; non basta la sola riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quello richiesto.
- Quando una parte resta comunque vittoriosa sull'an debeatur o sul nucleo della domanda, non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte per il solo fatto che il petitum sia stato riconosciuto in misura inferiore.
- In tale situazione, la regolazione delle spese può avvenire, ricorrendone i presupposti, soltanto mediante compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c., non mediante condanna della parte vittoriosa alle spese della parte soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29672/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29673/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29674/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29718/2023 del 26/10/2023
- ordinanza_civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29719/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →