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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17797/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che ha confermato la condanna di Galasso per plurime condotte di bancarotta fraudolenta (distrattiva, preferenziale e documentale) e ha assolto il coimputato Tonino Amadio. Il ricorrente deduce: (i) errata qualificazione come amministratore di fatto (sostiene di aver avuto funzioni di dipendente e non di gestione, e di non detenere la maggioranza delle quote se non negli ultimi mesi); (ii) vizio per omessa escussione del testimone Paolo Martinelli, ritenuto decisivo; (iii) contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 110 c.p. percoerenza con l'assoluzione del coimputato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, con conferma della sentenza d'appello quanto alla colpevolezza di Galasso (pena principale rideterminata in 4 anni di reclusione) e conferma dell'assoluzione di Tonino Amadio. Tuttavia la Cassazione annulla parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per la nuova determinazione della durata delle pene accessorie in ottemperanza alle indicazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 e alla conseguente giurisprudenza di legittimità (determinazione ex art. 133 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    prevedeva in misura fissa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per dieci anni

    La disposizione nella versione a dieci anni è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 222/2018; pertanto la misura non è più fissa ma va intesa nella nuova formulazione "fino a dieci anni" e la sua durata deve essere determinata dal giudice nei limiti risultanti dalla nuova formulazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018

    ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 L. fall. e ha rimodulato la norma con la formula "fino a dieci anni"

    Imposta che la durata delle pene accessorie non sia più fissa ma suscettibile di determinazione nel concreto da parte del giudice; guida la necessità di ricalcolare le pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità, finalità)

    Deve essere applicato dal giudice di merito per determinare in concreto la durata delle pene accessorie non più fisse, in relazione ai parametri personali e fattuali del condannato

  • Sezioni Unite, sent. Sez. U. n. 28910 del 28/2/2019 (Suraci)

    disponimenti sulle modalità di determinazione delle pene accessorie dopo la dichiarazione di incostituzionalità delle misure fisse

    Stabilisce che, per le pene accessorie la cui misura non è più fissa, la determinazione deve essere fatta dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale ex art. 37 c.p.

  • Sezioni Unite, sent. Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015 (Jazouli)

    principio relativo all'illegalità della pena determinata sulla base di limiti edittali dichiarati incostituzionali

    Consente alla corte di rilevare d'ufficio l'illegalità di una pena (anche accessoria) determinata su basi normative ormai incostituzionali e di annullare la determinazione

  • art. 110 cod. pen.

    disciplinante il concorso di persone nel reato

    La sentenza evidenzia che l'assoluzione di un coimputato non impedisce automaticamente la condanna dell'altro; la sussistenza del concorso e la responsabilità vanno valutate distintamente sulla base della prova

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione globale della prova salvo che non emerga una manifesta illogicità della motivazione: le deduzioni meramente alternative o la diversa plausibilità narrativa sono, di regola, inammissibili
  • La mancata escussione di un testimone rileva in sede di cassazione solo se il ricorrente indica con precisione la decisività della prova omessa e la sua concreta influenza sulla decisione; formulazioni generiche rendono il motivo inammissibile
  • L'assoluzione di un coimputato non comporta automaticamente l'insussistenza della responsabilità di un altro concorrente: la coerenza logica va valutata in base alla specifica piattaforma probatoria distinta per ciascun imputato
  • Quando una pena (anche accessoria) è stata determinata in forza di un limite edittale dichiarato incostituzionale, la Corte può annullare la determinazione e disporre il rinvio per la nuova determinazione della misura, che dovrà essere operata dal giudice applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice di merito, nel ricalcolare pene accessorie dopo la rimodulazione costituzionale, deve determinare la durata in concreto entro i nuovi limiti e motivare rispetto ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.; non è corretto rapportare automaticamente la durata delle accessorie alla pena principale ex art. 37 c.p.

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