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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Le docenti, assunte con reiterati contratti a termine negli anni scolastici dal 2006/2007 al 2010/2011, avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione professionale, con attribuzione dello scatto triennale previsto per il personale di ruolo dall'art. 79 del CCNL comparto scuola 2006-2009. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo, da un lato, che alla data di entrata in vigore del CCNL 4.8.2011 non fosse ancora maturato un triennio di servizio utile e, dall'altro, che la clausola di salvaguardia del nuovo contratto non si applicasse ai lavoratori a termine. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999, della direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché degli artt. 1, 4, 5, 10 e 11 del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che il personale precario ha diritto alla medesima progressione di carriera del personale di ruolo e che il giudice di merito aveva omesso il corretto computo del servizio scolastico, dovendosi considerare come anno intero il servizio prestato per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico; per tale ragione, secondo le ricorrenti, esse avevano già maturato il triennio utile prima del 4.8.2011, anche a prescindere dalla clausola di salvaguardia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un precedente già consolidato in materia e affermando che la clausola di salvaguardia dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011, nella parte in cui tutela solo gli assunti a tempo indeterminato mantenendo il maggior trattamento stipendiale fino alla successiva fascia retributiva, viola la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ne consegue la disapplicazione della norma contrattuale nella parte discriminatoria e il riconoscimento della medesima misura transitoria anche al lavoratore a termine poi immesso in ruolo. La sentenza della Corte d'appello di Genova è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda alla luce del principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma di poter qualificare giuridicamente i fatti e accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, purché sui fatti già accertati e senza nuove indagini di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il rinvio alla motivazione del precedente conforme.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per la motivazione per relationem al precedente di legittimità.

  • art. 79 CCNL comparto scuola 2006-2009

    Norma contrattuale che prevedeva lo scatto triennale di anzianità per il personale di ruolo.

  • art. 2 CCNL 4.8.2011

    La parte che limita il mantenimento del maggior valore stipendiale 'ad personam' ai soli assunti a tempo indeterminato è ritenuta contrastare con la clausola 4 dell'Accordo quadro UE e va disapplicata nella parte discriminatoria.

  • art. 11, comma 14, L. n. 124/1999

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il servizio prestato per almeno 180 giorni in un anno scolastico deve essere considerato come anno intero ai fini dell'anzianità.

  • art. 4 L. n. 124/1999

    Richiamato dai ricorrenti in combinazione con la disciplina del lavoro a termine nel settore scolastico.

  • artt. 1, 4, 5, 10, 11 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della parità di trattamento e della disciplina del contratto a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Invocata come fonte del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999

    clausola 2, punto 1; clausola 4, punto 1; clausola 5, punto 1

    La clausola 4 è interpretata come parametro che vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; in base a tale principio la clausola di salvaguardia limitata ai soli di ruolo è disapplicata.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il servizio prestato con contratti a termine può rilevare ai fini della progressione economica secondo i criteri legali e contrattuali previsti per il computo dell'anzianità, senza che il solo carattere precario del rapporto escluda automaticamente il diritto agli scatti.
  • La clausola contrattuale che riconosce una misura transitoria di salvaguardia del trattamento stipendiale solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, se determina una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai lavoratori a termine comparabili.
  • Il giudice di legittimità può accogliere il ricorso anche per una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quella prospettata dalla parte, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto e resti fermo il perimetro della domanda e delle eccezioni svolte nei gradi di merito.
  • Quando esiste un precedente di legittimità specifico e consolidato sulla medesima questione, la Corte può richiamarlo per relationem e farvi applicazione, cassando la decisione di merito che non vi si sia conformata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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