Cassazione Penale, Sentenza n. 37351/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, a mezzo difensore, dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di resistenza e lesioni. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge e vizi di motivazione perché, secondo la difesa, dalle modalità del fatto e dalla personalità del ricorrente non emergerebbero elementi tali da escludere l'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Si evidenziava che l'episodio era consistito soprattutto in una fuga e in una reazione solo quando era stato raggiunto da un agente; i precedenti penali risalivano al 2018 e non erano caratterizzati da violenza; inoltre durante la permanenza in Italia il ricorrente sarebbe stato più volte controllato senza mai opporre resistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una diversa valutazione del quadro probatorio e non in una denunciata violazione specifica di norme o in una manifesta illogicità della motivazione, limiti questi che rendono il ricorso per cassazione improcedibile in materia di misure cautelari. Il Tribunale aveva motivato la custodia in carcere richiamando l'«allarmante modalità del fatto», la spregiudicatezza e aggressività, la negativa personalità dell'indagato, precedenti e procedimenti pendenti, e l'attualità del pericolo di reiterazione; tale prognosi è stata ritenuta congrua e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale). L'elemento di "attualità" non impone la previsione di una specifica occasione di reato, ma una concreta possibilità di reiterazione.
Ha introdotto nel codice di procedura penale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (modifica dell'art. 274), richiedendo valutazioni prognostiche basate su elementi concreti.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
art. 24, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; norma procedurale di carattere formale applicata per il seguito amministrativo.
art. 94, comma 1 (richiamato per invio alla Cancelleria)
Norma procedurale che disciplina gli adempimenti della cancelleria; richiamata per completare gli effetti del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di cassazione le censure sulla mera ricostruzione dei fatti o sulla diversa valutazione degli elementi di prova sono normalmente inammissibili: occorre denunciare violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere l'esame di merito.
- La misura cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) va decisa con valutazione prognostica; il giudice può fondarla sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sui precedenti, anche se i precedenti sono meno recenti, purché diano conto della concreta pericolosità.
- L'elemento di "attualità" del pericolo non richiede l'indicazione di una specifica occasione futura di reato, ma l'esistenza di elementi concreti idonei a dimostrare la probabilità di reiterazione.
- La mera affermazione che esistono misure meno afflittive è insufficiente: il difensore dovrebbe documentare e motivare l'idoneità di tali misure nel caso concreto (es. condizioni di controllo, collaborazione, effettiva deterrenza).
- Ricorsi per cassazione non fondati su vizi formali o di motivazione manifesta possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza giuridica delle censure.
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