Cassazione Penale, Sentenza n. 45286/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva più censure: 1) violazione di legge e negazione del diritto di appello dell'imputato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado e all'inammissibilità delle impugnazioni delle ordinanze di ammissione delle parti civili (si sosteneva interesse concreto dell'imputato a rivedere l'ammissione delle parti civili e gli effetti del sequestro); 2) nullità/irregolarità delle costituzioni di parte civile (assenza di identità soggettiva tra soggetto che subì l'atto dispositivo e soggetto che si costituiva, vizi nella procura speciale e nella sua legalizzazione per Qatar Charity); 3) illegittimità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (manifesta illogicità, violazione delle regole sull'assunzione delle prove dichiarative e sulle formalità della prova nuova); 4) acquisizione in motivazione di elementi reperiti su Internet senza contraddittorio; 5) insufficienza degli elementi a configurare il reato di truffa per mancanza di identità soggettiva tra soggetto agente e soggetto passivo/danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato e, nel contempo, aveva accolto il gravame delle parti civili ritenendo l'imputato civilmente responsabile e liquidando il danno in favore della Qatar Charity Foundation (e rinviando al giudice civile per la determinazione del risarcimento in favore del Centro Culturale Islamico, con provvisionale di 20.000 euro e misure cautelari sui beni). La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato la limitazione normativa all'interesse dell'imputato ad appellare le sentenze assolutorie (post riforma D.Lvo n.11/2018), ha riconosciuto la legittimità delle costituzioni delle parti civili (anche alla luce della procura legalizzata e tradotta), ha confermato la legittimità della rinnovazione istruttoria in appello per riformare una assoluzione ai soli fini civili (anche d'ufficio) e ha ritenuto non decisiva né pregiudizievole la consultazione di dati sul sito Internet. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna
La Corte interpreta la norma come limite all'interesse dell'imputato ad appellare le sentenze di assoluzione (soprattutto dopo la riforma D.Lvo n.11/2018), escludendo l'appello dell'imputato avverso assoluzioni con formula equivalenti a 'per non aver commesso il fatto' salvo specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza.
comma 2 (riferimento alla formula di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova)
La sentenza riafferma che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, priva l'imputato di un interesse apprezzabile all'impugnazione della decisione per ottenere una statuizione più favorevole.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Citato come parametro di riferimento per le doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali dedotti dal ricorrente; la Corte ne respinge l'applicazione alle censure proposte.
art. 603 e art. 603-bis cod. proc. pen.
Riguardano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte afferma l'obbligo, anche d'ufficio, di rinnovare l'istruzione in appello quando si riforma una assoluzione ai soli fini civili e quando la prova dichiarativa risulti decisiva.
art. 591 lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato; utilizzata per affermare che il giudice di appello può essere investito sulla legittimità della costituzione della parte civile e dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla parte civile illegittima.
art. 602 comma 4 e art. 523 cod. proc. pen.
Richiamati per il potere del giudice di appello di interrompere la discussione e disporre l'assunzione di nuove prove qualora ritenute assolutamente necessarie, nel rispetto del contraddittorio.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
D.Lvo n.11 del 2018
Riforma normativa che ha limitato la legittimazione dell'imputato ad appellare le sentenze assolutorie, modificando il regime dei precedenti rimedi.
Legge 23 giugno 2017, n.103 (introduzione comma 3-bis art. 603)
Richiamata nel contesto dell'evoluzione normativa sulla rinnovazione dell'istruzione in appello; la Corte conferma il principio, ribadito anche da Sezioni Unite, dell'obbligo di rinnovazione quando necessario.
Costituzione (artt. 3, 24, 111)
Richiamati dall'appellante per profili costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, doppio grado di giudizio); la Cassazione non accoglie l'eccezione ritenendo che l'assetto normativo e l'operato del giudice non violino tali princìpi.
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14 par. 5)
Invocato dall'appellante per il diritto al riesame; la Corte ritiene infondata la contestazione alla luce della normativa e giurisprudenza interna che limitano l'interesse all'impugnazione dell'imputato.
Massime di principio
- Dopo la riforma (D.Lvo n.11/2018) l'imputato ha interesse all'appello limitato: non può in linea generale impugnare una sentenza di assoluzione formulata 'per non aver commesso il fatto' o equivalenti, salvo casi eccezionali in cui la sentenza irrevocabile possa pregiudicare situazioni giuridiche rilevanti.
- Se la parte civile propone appello avverso una sentenza di assoluzione di primo grado, il giudice di appello può essere investito dalle eccezioni dell'imputato sulla legittimità della costituzione di parte civile e dichiarare inammissibile il gravame se la parte civile è illegittima.
- Il giudice di appello che intende riformare una assoluzione ai soli fini civili è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) quando la decisione dipende da nuova valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive.
- La consultazione di dati pubblici o informazioni disponibili in rete può essere valutata come acquisizione di nozione non controversa o dato notorio; il loro utilizzo in motivazione non è automaticamente illegittimo se la decisione si fonda principalmente su prove acquisite nel contraddittorio.
- Per configurare il reato di truffa quando la vittima materiale differisce dal soggetto formalmente danneggiato è spesso necessario dimostrare un rapporto negoziale o di rappresentanza che colleghi i soggetti (trasmissione del danno); l'esistenza di un rapporto negoziale o di interesse preesistente può giustificare l'imputazione.
- Le procure rilasciate all'estero possono essere ritenute valide nel processo italiano se accompagnate da legalizzazione/autenticazione effettuata dalle competenti autorità italiane (es. funzionario dell'Ambasciata) e da traduzione conforme, salvo specifiche contestazioni fondate.
- Le doglianze di carattere costituzionale o internazionale richiedono una specifica e concreta dimostrazione del vulnus; richiamare principi generici non è sufficiente a ribaltare valutazioni applicative di norme processuali consolidate.
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