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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45286/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva più censure: 1) violazione di legge e negazione del diritto di appello dell'imputato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado e all'inammissibilità delle impugnazioni delle ordinanze di ammissione delle parti civili (si sosteneva interesse concreto dell'imputato a rivedere l'ammissione delle parti civili e gli effetti del sequestro); 2) nullità/irregolarità delle costituzioni di parte civile (assenza di identità soggettiva tra soggetto che subì l'atto dispositivo e soggetto che si costituiva, vizi nella procura speciale e nella sua legalizzazione per Qatar Charity); 3) illegittimità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (manifesta illogicità, violazione delle regole sull'assunzione delle prove dichiarative e sulle formalità della prova nuova); 4) acquisizione in motivazione di elementi reperiti su Internet senza contraddittorio; 5) insufficienza degli elementi a configurare il reato di truffa per mancanza di identità soggettiva tra soggetto agente e soggetto passivo/danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato e, nel contempo, aveva accolto il gravame delle parti civili ritenendo l'imputato civilmente responsabile e liquidando il danno in favore della Qatar Charity Foundation (e rinviando al giudice civile per la determinazione del risarcimento in favore del Centro Culturale Islamico, con provvisionale di 20.000 euro e misure cautelari sui beni). La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato la limitazione normativa all'interesse dell'imputato ad appellare le sentenze assolutorie (post riforma D.Lvo n.11/2018), ha riconosciuto la legittimità delle costituzioni delle parti civili (anche alla luce della procura legalizzata e tradotta), ha confermato la legittimità della rinnovazione istruttoria in appello per riformare una assoluzione ai soli fini civili (anche d'ufficio) e ha ritenuto non decisiva né pregiudizievole la consultazione di dati sul sito Internet. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna

    La Corte interpreta la norma come limite all'interesse dell'imputato ad appellare le sentenze di assoluzione (soprattutto dopo la riforma D.Lvo n.11/2018), escludendo l'appello dell'imputato avverso assoluzioni con formula equivalenti a 'per non aver commesso il fatto' salvo specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    comma 2 (riferimento alla formula di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova)

    La sentenza riafferma che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, priva l'imputato di un interesse apprezzabile all'impugnazione della decisione per ottenere una statuizione più favorevole.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Citato come parametro di riferimento per le doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali dedotti dal ricorrente; la Corte ne respinge l'applicazione alle censure proposte.

  • art. 603 e art. 603-bis cod. proc. pen.

    Riguardano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte afferma l'obbligo, anche d'ufficio, di rinnovare l'istruzione in appello quando si riforma una assoluzione ai soli fini civili e quando la prova dichiarativa risulti decisiva.

  • art. 591 lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato; utilizzata per affermare che il giudice di appello può essere investito sulla legittimità della costituzione della parte civile e dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla parte civile illegittima.

  • art. 602 comma 4 e art. 523 cod. proc. pen.

    Richiamati per il potere del giudice di appello di interrompere la discussione e disporre l'assunzione di nuove prove qualora ritenute assolutamente necessarie, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • D.Lvo n.11 del 2018

    Riforma normativa che ha limitato la legittimazione dell'imputato ad appellare le sentenze assolutorie, modificando il regime dei precedenti rimedi.

  • Legge 23 giugno 2017, n.103 (introduzione comma 3-bis art. 603)

    Richiamata nel contesto dell'evoluzione normativa sulla rinnovazione dell'istruzione in appello; la Corte conferma il principio, ribadito anche da Sezioni Unite, dell'obbligo di rinnovazione quando necessario.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 111)

    Richiamati dall'appellante per profili costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, doppio grado di giudizio); la Cassazione non accoglie l'eccezione ritenendo che l'assetto normativo e l'operato del giudice non violino tali princìpi.

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14 par. 5)

    Invocato dall'appellante per il diritto al riesame; la Corte ritiene infondata la contestazione alla luce della normativa e giurisprudenza interna che limitano l'interesse all'impugnazione dell'imputato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma (D.Lvo n.11/2018) l'imputato ha interesse all'appello limitato: non può in linea generale impugnare una sentenza di assoluzione formulata 'per non aver commesso il fatto' o equivalenti, salvo casi eccezionali in cui la sentenza irrevocabile possa pregiudicare situazioni giuridiche rilevanti.
  • Se la parte civile propone appello avverso una sentenza di assoluzione di primo grado, il giudice di appello può essere investito dalle eccezioni dell'imputato sulla legittimità della costituzione di parte civile e dichiarare inammissibile il gravame se la parte civile è illegittima.
  • Il giudice di appello che intende riformare una assoluzione ai soli fini civili è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) quando la decisione dipende da nuova valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive.
  • La consultazione di dati pubblici o informazioni disponibili in rete può essere valutata come acquisizione di nozione non controversa o dato notorio; il loro utilizzo in motivazione non è automaticamente illegittimo se la decisione si fonda principalmente su prove acquisite nel contraddittorio.
  • Per configurare il reato di truffa quando la vittima materiale differisce dal soggetto formalmente danneggiato è spesso necessario dimostrare un rapporto negoziale o di rappresentanza che colleghi i soggetti (trasmissione del danno); l'esistenza di un rapporto negoziale o di interesse preesistente può giustificare l'imputazione.
  • Le procure rilasciate all'estero possono essere ritenute valide nel processo italiano se accompagnate da legalizzazione/autenticazione effettuata dalle competenti autorità italiane (es. funzionario dell'Ambasciata) e da traduzione conforme, salvo specifiche contestazioni fondate.
  • Le doglianze di carattere costituzionale o internazionale richiedono una specifica e concreta dimostrazione del vulnus; richiamare principi generici non è sufficiente a ribaltare valutazioni applicative di norme processuali consolidate.

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