Cassazione Penale, Ordinanza n. 00753/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria è fondata sul carattere meramente reiterativo dei motivi, già esaminati e respinti in appello con argomentazioni immuni da vizi logici.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge processuale per asserita inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge penale e processuale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in tema di applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione ritenuta pertinente e priva di vizi logici. In particolare, quanto alla correlazione tra accusa e sentenza, è stato ritenuto che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione non incidesse sull'individuazione del fatto, trattandosi di mero errore materiale desumibile dagli atti. Quanto alla recidiva, la motivazione d'appello è stata considerata adeguata nel valorizzare i precedenti del ricorrente e le modalità della condotta, dai quali emergevano una maggiore riprovevolezza del fatto e una maggiore pericolosità del soggetto.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente nella tassonomia, non emerge dal testo della sentenza; non applicabile ai fini della decisione.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi di ricorso che si limitino a reiterare doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese con motivazione congrua e logicamente corretta.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non sussiste quando la difformità riguardi un mero errore materiale, come una diversa indicazione del tempus commissi delicti, purché il fatto contestato resti chiaramente individuabile dagli atti e non sia compromessa la difesa.
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando valorizza precedenti delittuosi e concrete modalità della condotta per desumere una maggiore riprovevolezza del fatto e una più accentuata pericolosità del reo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni sostanziali già affrontate in appello, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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