Cassazione Penale, Ordinanza n. 28163/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla richiesta di trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, potendo limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva dato conto in modo puntuale degli indici di natura personale e fattuale ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non devono essere necessariamente riconosciute; la loro concessione dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata se la sentenza di merito ha comunque indicato, in modo comprensibile e non apparente, gli elementi personali e fattuali posti a fondamento del diniego.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.
- La mancanza di specifici profili di illogicità o di omessa considerazione di circostanze decisive rende manifestamente infondato il motivo e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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