Cassazione Penale, Ordinanza n. 25265/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto era indeducibile nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa richiesta per escludere la sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un giudizio concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato è stato condannato, con sentenza del G.U.P. di Bari del 28 gennaio 2025, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, incentrando il ricorso sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sulla pretesa evidenza di una causa di proscioglimento rilevabile dal giudice nonostante il patteggiamento. La Corte ha però rilevato che tale censura non rientra tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attiene né alla volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Richiamati come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Invocato dal ricorrente per sostenere la mancata declaratoria di una causa di proscioglimento rilevabile d'ufficio; la Corte non entra nel merito perché la censura è non deducibile in cassazione contro il patteggiamento.
Individua il perimetro tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non vi rientra.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; sono quindi inammissibili le doglianze estranee al perimetro fissato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo proponibile avverso il patteggiamento se non si traduce in una delle censure tipizzate dalla legge processuale.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento ha un contenuto necessariamente commisurato alla natura negoziale dell'atto, poiché l'imputato rinuncia alla piena contestazione probatoria dell'accusa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa del ricorrente.
- Per i ricorsi inammissibili decisi in cassazione può procedersi de plano quando la legge processuale lo consente.
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