Cassazione Civile, Ordinanza n. 30862/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla parte ricorrente, dichiarando cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei suoi confronti in qualità di socio di uno studio professionale; il ricorso era stato accolto in primo e secondo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Nelle more del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 per avvalersi della definizione agevolata; il contribuente ha poi depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione e il pagamento dell'importo dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
norma invocata per chiedere la sospensione del processo al fine di avvalersi della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
in caso di processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata del rapporto tributario, la controversia va dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere comporta che le spese del giudizio estinto rimangano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La verifica documentale del perfezionamento della definizione agevolata è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione senza esame del merito del ricorso.
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