Cassazione Penale, Ordinanza n. 37337/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che il giudice di merito avrebbe omesso di motivare sulla insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, inoltre, "in ordine all'applicazione della recidiva così come contestata". La doglianza è stata ritenuta del tutto generica e formulata in termini apodittici, poiché diretta a contestare profili non deducibili nel ricorso avverso la decisione resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento/concordato in appello il giudice di secondo grado può accogliere la richiesta di pena concordata; in cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al concordato.
Nel giudizio definito con concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
Richiamato quale base procedurale della sentenza impugnata resa in appello secondo il rito del concordato.
Richiamato per affermare il perimetro dei motivi deducibili in cassazione contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello.
Richiamato anche per ribadire che la mancata motivazione sulle cause di proscioglimento non integra vizio deducibile nel concordato in appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure relative alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a far valere motivi di appello rinunciati, compresa la contestazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la cognizione del giudice è limitata ai profili non oggetto di rinuncia.
- Nel patteggiamento in appello la questione della recidiva, se dedotta in modo generico e senza prospettare una violazione di legge o l'illegalità della sanzione, non integra un motivo di ricorso consentito.
- La deduzione di un vizio motivazionale, quando si risolva nella critica a questioni precluse dal rito concordato o sia formulata in modo apodittico, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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