Cassazione Penale, Sentenza n. 43342/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile (Pelagalli) avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 09/05/2022, con il principio di censura concentrato in un unico motivo: vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse svolto una disamina incompleta, travisata e non esaustiva delle prove, nonché una erronea qualificazione del fatto (asserita consumazione dell'estorsione), chiedendo l'annullamento della sentenza, il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato per estorsione consumata (capo B), la condanna al risarcimento dei danni pari a euro 200.000,00 e la declaratoria di nullità della scrittura privata di riconoscimento del debito del 31/08/2007, con ogni consequenziale provvedimento e condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte di appello (che aveva riqualificato il fatto al capo B in tentata estorsione e richiamato la prescrizione per il reato di usura al capo A e per il reato di cui al capo B). La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte territoriale era coerente con l'istruttoria dibattimentale, che la prova non dimostrava profili di coercizione nella firma della scrittura privata e che la vicenda risultava compatibile con rapporti di debito/credito (collegati al gioco). Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale delle parti; qui indicata per segnalare che la trattazione orale era stata richieste ai sensi di tale norma.
Disposizioni emergenziali/operative richiamate insieme alla normativa sulla trattazione orale (contesto di norme temporanee e proroghe che disciplinano aspetti procedurali durante il periodo di applicazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente di enunciare il motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari per la decisione; la Corte ha riportato il motivo entro i limiti di sintesi consentiti da tale disposizione.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, norma applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un vizio generico di motivazione, privo di concreti esempi di errore nella valutazione probatoria o nella logica del ragionamento, rischia di essere dichiarato manifestamente infondato in cassazione.
- La riqualificazione del fatto (ad es. da estorsione consumata a tentata estorsione) è lecita quando la valutazione delle prove non conforta la consumazione del reato; la mancanza di prova di coercizione porta a escludere l'estorsione consumata.
- La prescrizione estingue l'azione penale e può impedire conseguenti pronunce di condanna; quando la prescrizione è intervenuta, il giudice può comunque valutare le prove ma la responsabilità penale non può più essere accertata con condanna.
- La scrittura privata contestata come frutto di coercizione richiede elementi probatori concreti che dimostrino la forza o la minaccia: in loro assenza il documento può essere ritenuto valido e rappresentativo di un rapporto di debito/credito, anche se derivante da vicende come il gioco.
- Se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616; ciò vale anche per la parte civile che propone impugnazioni infondate.
- Per ottenere un risarcimento legato a fatti penali è preferibile ottenere prima un accertamento definitivo di responsabilità penale nel merito o procedere in via civile: la sola impugnazione penale può risultare inefficace soprattutto laddove intervenga la prescrizione.
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