Cassazione Penale, Ordinanza n. 30082/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito che l'aveva ritenuta penalmente responsabile per maltrattamenti in famiglia e estorsione. Con il primo motivo ha denunciato difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in relazione al delitto di estorsione. La Corte rileva però che tali censure si risolvono nella mera riproposizione di profili di fatto già esaminati e disattesi dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato un compendio probatorio ritenuto pienamente idoneo a integrare gli elementi costitutivi dei reati, anche quanto alla minaccia alla persona e alla frequenza delle richieste estorsive con incidenza patrimoniale sul bilancio familiare. Da ciò la Corte desume anche l'inapplicabilità della richiamata esimente di cui all'art. 649 c.p. e l'insussistenza della particolare tenuità del fatto invocata per l'estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi primo e secondo privi di specificità perché meramente riproduttivi di censure di fatto già vagliate e disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in relazione a una pretesa esimente; la Corte ne esclude l'applicabilità alla luce della minaccia alla persona e della ricostruzione fattuale accolta nei gradi di merito
consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- La deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già spiegato in modo logicamente coerente perché ritiene integrati gli elementi costitutivi dei reati contestati.
- L'attenuante della particolare tenuità o della lieve entità non è configurabile quando la condotta estorsiva sia connotata da ripetute richieste e da un apprezzabile pregiudizio patrimoniale nel contesto familiare, secondo l'accertamento di merito non sindacabile in assenza di specifiche censure decisive.
- In sede di legittimità, la sola contestazione generica dell'apprezzamento probatorio non è sufficiente a superare una decisione di condanna sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
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