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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10710/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, richiamando la giurisprudenza di legittimità sui criteri di accertamento della volizione unitaria e, in particolare, sul rilievo del dato temporale come indice valutativo. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra una sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/07/1986 e altre tre sentenze già riunite sotto il vincolo della continuazione. La domanda era fondata sull'assunto dell'identità del disegno criminoso tra un tentato acquisto di sostanze stupefacenti commesso il 28/03/1983 e successivi reati di associazione finalizzata al narcotraffico commessi a partire dal 1991. Il giudice dell'esecuzione aveva negato la continuazione valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità dei contesti territoriali e l'assenza di un collegamento oggettivo tra le condotte. Con il ricorso si contestava tale valutazione, chiedendo anche la rimessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra giudicati diversi; la Corte ne richiama l'applicazione subordinandola all'accertamento di una volizione unitaria desumibile da indici oggettivi.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, occorre verificare se i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi oggettivi e sintomatici della volizione unitaria.
  • La distanza temporale notevole tra i fatti costituisce un indice fortemente ostativo alla prova dell'unità del disegno criminoso e può legittimare il rigetto dell'istanza di continuazione.
  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale valutativo, senza evidenziare illogicità manifesta o violazione di legge, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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