Cassazione Penale, Ordinanza n. 18972/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo da un reato e da un episodio di falso ideologico/personale, ma rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione per altri reati di falso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di continuazione e trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe stata determinata in violazione del principio di separata quantificazione degli aumenti ex art. 81 c.p.; con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alle norme sulla falsità materiale, contestando la sussistenza del reato per formazione di copia di atto inesistente. La memoria difensiva insisteva per l'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale, dopo l'assoluzione da uno dei reati unificati dalla continuazione, ha comunque rideterminato la pena individuando un nuovo reato più grave e operando aumenti separati per ciascuno dei reati satellite, in coerenza con il principio di diritto richiamato. Ritiene inoltre manifestamente infondato il secondo motivo perché la formazione di una copia di un atto inesistente non integra falsità materiale solo se la copia non appaia come originale, mentre nel caso concreto la presenza del sigillo comunale conferiva all'atto l'apparenza di un originale. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come reato dal quale il ricorrente è stato assolto in appello; non viene svolta un'interpretazione autonoma della norma.
Richiamato per uno degli episodi di sostituzione di persona contestati; la Corte considera il reato ai fini della rideterminazione della pena, ma non ne fornisce una lettura generale autonoma.
Considerato il reato più grave ai fini del calcolo della pena dopo la riforma parziale in appello.
Richiamato come norma di riferimento per la falsità materiale in relazione all'episodio contestato.
"ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite"
In caso di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In tema di continuazione, la pena complessiva deve essere determinata individuando il reato più grave, fissando la pena base e indicando separatamente l'aumento riferito a ciascun reato satellite.
- Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di appello, pur prosciogliendo l'imputato da uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione, ridetermina la pena sulla base del nuovo assetto dei reati e non mantiene invariata la sanzione originaria.
- La formazione di una copia di un atto inesistente non integra falsità materiale se il documento non assume l'apparenza di un originale; integra invece il reato quando la copia, per le modalità della contraffazione, appaia come atto originale.
- Ai fini della configurabilità della falsità documentale rileva l'idoneità del documento a creare l'apparenza dell'autenticità, anche mediante l'apposizione di un sigillo o di altri elementi esteriori che lo facciano sembrare originale.
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