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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21972/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza d'appello limitatamente al trattamento della recidiva. Il ricorrente ha dedotto che la recidiva non sarebbe stata correttamente ritenuta; la doglianza, tuttavia, viene descritta dalla Corte come sostanzialmente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già disattese. Non emergono ulteriori motivi o censure specifiche dal testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di recidiva, effettuando una valutazione in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le precedenti condanne, al fine di verificare se la reiterazione dell'illecito fosse indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il parametro utilizzato per valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ai fini della verifica della significatività della reiterazione dell'illecito come indice di riprovevolezza e pericolosità.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e le pregresse condanne.
  • Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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