Cassazione Civile, Ordinanza n. 07840/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva all'università il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione di una sentenza della Corte d'Appello di Catania resa in materia di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. L'Ufficio applicava l'aliquota del 12% per terreni e fabbricati rurali, del 9% per un fabbricato urbano e del 3% per l'occupazione d'urgenza, per un totale di euro 2.034.127,00. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo dovuta l'imposta nella misura dell'1%. In appello la CTR riformava la decisione e riteneva applicabile l'aliquota del 3%, qualificando la sentenza registrata come sostanziale condanna al pagamento di una somma equa a compensazione della perdita del bene espropriato. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 132, 99 e 112 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sulla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, sull'assunto di non contestazione dell'an debeatur e sulla scelta dell'aliquota; 2) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8, lett. b), della tariffa allegata, sostenendo che la giurisprudenza ormai consolidata attribuisce alla pronuncia in opposizione alla stima natura dichiarativa e quindi l'aliquota dell'1%; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, chiedendo il ripristino della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. È stato quindi annullato l'avviso di liquidazione e riconosciuta dovuta l'imposta di registro nella misura dell'1%, non quella del 3%. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate per l'intero giudizio, in ragione del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento di legittimità favorevole alla tesi del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare violazione di norme processuali e motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per denunciare violazione di norme sostanziali e tributarie in tema di imposta di registro.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, contestandosi la sua carenza o apparenza.
Richiamato per censurare un asserito travalicamento del thema decidendum e delle domande proposte.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986
Norma richiamata per la qualificazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 8, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamata dalla CTR; la Cassazione esclude la sua applicazione nella misura del 3% alla sentenza di opposizione alla stima.
art. 8, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Applicata dalla Corte di cassazione alle sentenze che accertano l'esatto ammontare dell'indennità di esproprio e dispongono il deposito della differenza.
Richiamato per le spese di lite; il motivo è respinto e le spese vengono compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, la sentenza che accerta l'esatto ammontare dell'indennità e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti ha natura di accertamento di un diritto patrimoniale e non di condanna al pagamento.
- Ai fini dell'imposta di registro, tale pronuncia è soggetta all'aliquota proporzionale dell'1% prevista per gli atti di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, e non all'aliquota del 3% prevista per le sentenze di condanna.
- L'ordine di deposito dell'indennità è un adempimento accessorio e funzionale al procedimento espropriativo, posto anche nell'interesse di terzi creditori e della pubblica amministrazione, e non integra il petitum del giudizio promosso dall'espropriato.
- Quando l'orientamento di legittimità si consolida nel corso del giudizio, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese anche se la parte aveva inizialmente subito soccombenza nei gradi di merito.
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