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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto inattendibile l'istanza per mancata "specifica indicazione del membro percettore del reddito e la sua fonte" (art. 79, lett. c), d.P.R. 115/2002). La ricorrente sostiene invece che la norma richiede soltanto l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini", e non l'indicazione del reddito di ciascun familiare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il provvedimento impugnato e rinviando per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Ha statuuto che l'art. 79, lett. c) d.P.R. 115/2002 richiede la dichiarazione del "reddito complessivo" determinato ai sensi dell'art. 76 (cioè il "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"), comprensivo del reddito del nucleo familiare, e non la specificazione del reddito di ciascun familiare. Inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione se i redditi effettivi non superano la soglia di legge, e che l'inammissibilità dell'istanza può fondarsi solo sulla esistenza di un reddito incompatibile, che il giudice deve specificamente ritenere e motivare.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 79, lett. c)

    La norma impone la dichiarazione del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 76 e non l'obbligo di indicare il reddito specifico di ciascun familiare; l'omissione di tale specificazione non rende automaticamente inammissibile l'istanza

  • d.P.R. 115/2002, art. 76

    "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"

    Serve come criterio per determinare il "reddito complessivo" da dichiarare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio

  • d.P.R. 115/2002, art. 95

    Prevede le ipotesi in cui la falsità della dichiarazione può determinare conseguenze (es. revoca), perciò la revoca dell'ammissione può avvenire solo nei casi espressamente disciplinati

  • d.P.R. 115/2002, art. 112

    Norma richiamata dalla Corte come ambito in cui la revoca o conseguenze per dichiarazioni false sono disciplinate; non giustifica l'inammissibilità automatica per incompletezza formale

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278871 - 01

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la falsità o incompletezza della dichiarazione non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio se i redditi reali non superano la soglia e che la revoca è prevista solo in casi tassativi (es. art. 95)

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 24442 del 18/03/2021

    Richiamata in motivazione per sottolineare che la revoca richiede accertamento dell'elemento soggettivo (es. condanna penale) quando pertinente

Massime di principio

  • Per l'ammissione al gratuito patrocinio è sufficiente l'autocertificazione del "reddito complessivo" del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002; non è richiesto di norma l'indicazione del reddito specifico di ciascun familiare
  • Errori o omissioni di natura formale nella dichiarazione non comportano automaticamente l'inammissibilità dell'istanza: occorre che emerga un reddito effettivo incompatibile con il beneficio, e tale incompatibilità deve essere specificamente accertata e motivata dal giudice
  • La falsità o incompletezza produce effetti sanzionatori o revoca solo nei casi espressamente previsti dal d.P.R. 115/2002 (es. art. 95) e, se rilevante ai fini della revoca, può richiedere anche accertamenti sull'elemento soggettivo
  • Il giudice, prima di dichiarare inammissibile l'istanza per ragioni reddituali, deve compiere una valutazione sostanziale (anche mediante indizi o presunzioni) e motivare espressamente l'esistenza di redditi incompatibili
  • In caso di provvedimento motivato solo su incongruenze formali senza verificarne l'incidenza sul requisito reddituale, il provvedimento è annullabile e il caso va riesaminato

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