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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25698 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.P. aveva dichiarato in Unico l'imposta sostitutiva (12,50%) relativa a utili di capitale esteri derivanti da una partecipazione non qualificata in una partnership statunitense, ma non l'aveva versata ritenendo di poterla compensare con il credito d'imposta per imposte pagate negli USA. L'Agenzia notificò una cartella per l'imposta non versata; il contribuente impugnò ottenendo vittoria in primo e secondo grado, mentre l'Agenzia ricorse in Cassazione sollevando questioni di applicazione della Convenzione Italia-USA, della normativa interna (art. 18 e 165 TUIR, art. 27 DPR 600/1973) e di valutazione probatoria circa il definitivo pagamento delle imposte estere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: a) rigettato il primo motivo (sancendo però un principio di diritto favorevole al contribuente: quando l'assoggettamento in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva è obbligatorio per il contribuente persona fisica, il tributo estero effettivamente pagato è detraibile ai fini della convenzione); b) invece ha accolto i motivi relativi alla errata applicazione del principio di non contestazione da parte della CTR e alla insufficiente verifica sull'effettivo pagamento definitivo delle imposte negli USA, rilevando che la CTR non ha valutato se fosse prodotta la ricevuta di versamento del sostituto o altra prova idonea. Ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese di Cassazione).

Norme richiamate

  • Convenzione Italia - Stati Uniti d'America (17 aprile 1984)

    La Corte interpreta l'art. 23 nel senso che, quando in Italia l'assoggettamento a ritenuta o imposta sostitutiva è obbligatorio e non "su richiesta del beneficiario", il tributo pagato all'estero può essere detraibile/riconosciuto ai fini della convenzione; la locuzione "anche su richiesta del contribuente" negli altri accordi viene letta come indicazione che l'Italia ha previsto espressamente i casi in cui vuole negare il credito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 18; art. 165; art. 3, comma 2, lett. a; art. 91, comma 1, lett. b

    Art. 18 disciplina l'imposta sostitutiva sui redditi di partecipazione di fonte estera e l'opzione per l'imposizione ordinaria (che non è riconosciuta alle persone fisiche in alcuni casi); art. 165 regola il credito d'imposta e richiede che il reddito concorra alla formazione del reddito complessivo; la Corte precisa che se il regime sostitutivo è obbligatorio per la persona fisica, ciò non automaticamente impedisce l'applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi esteri quando interviene un intermediario residente; la Corte ritiene la funzione di tale ritenuta sovrapponibile all'imposta sostitutiva dell'art. 18 TUIR.

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

    Stabilisce limitazioni all'esercizio dell'opzione per l'imposizione ordinaria (es. persone fisiche non sempre possono optare), rilevante per valutare se l'assoggettamento sia obbligatorio.

  • Codice di procedura civile e norme processuali

    art. 360 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 123 c.p.c.; art. 122 c.p.c.; art. 345 c.p.c.; art. 57 D.Lgs. 546/1992

    La Corte chiarisce che il principio di non contestazione (art.115) riguarda i fatti e non i documenti prodotti per provarli; la valutazione della validità probatoria dei documenti è riservata al giudice di merito. Inoltre il giudice ha discrezionalità sulla nomina del traduttore per documenti in lingua straniera (art.123 c.p.c.).

Massime di principio

  • Quando in Italia un reddito di fonte estera è assoggettato obbligatoriamente a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (e il contribuente persona fisica non può optare per l'imposizione ordinaria), la convenzione contro le doppie imposizioni può rendere detraibile l'imposta estera pagata: l'obbligatorietà dell'assoggettamento interno non vale automaticamente come motivo per negare il credito convenzionale.
  • L'onere della prova del credito d'imposta estero grava sul contribuente: occorre dimostrare il pagamento definitivo dell'imposta estera. Documenti idonei possono essere la dichiarazione estera, una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, oppure una certificazione del pagatore estero accompagnata dalla ricevuta di versamento effettuato dal pagatore o dalla prova che, secondo la normativa estera, il pagatore era obbligato a versare le imposte.
  • Il principio processuale di "non contestazione" riguarda l'esistenza del fatto storico contestato e non l'idoneità probatoria dei documenti prodotti per provarlo; la valutazione della rilevanza e della forza probatoria dei documenti resta di competenza del giudice del merito.
  • La mancata traduzione asseverata di documenti in lingua straniera non costituisce di per sé motivo di nullità o inammissibilità: la nomina del traduttore è facoltativa e il giudice può ritenere sufficienti documenti in lingua straniera se di agevole comprensione e non contestati dalle parti.
  • Se il giudice di merito omette di verificare se la documentazione prodotta prova effettivamente il pagamento definitivo estero (es. ricevute di versamento da parte del sostituto), la decisione può essere cassata e la causa rinviata perché tale accertamento venga compiuto.

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