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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, applicando la previsione conseguente all'inammissibilità in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa ostativa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 26 giugno 2024, con il quale era stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi del visto di corrispondenza ex art. 18-ter, comma 1, lett. b, Ord. pen. Il ricorso risultava redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa circondariale di Viterbo. La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'atto di ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. In mancanza di tale sottoscrizione difensiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 18-ter, comma 1, lett. b, ord. pen.

    È richiamato quale base del provvedimento di sorveglianza che aveva disposto la proroga del visto di corrispondenza per ulteriori tre mesi.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • L. 23 giugno 2017 n. 103

    È la riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 18-ter ord. pen.

    Norma che disciplina il visto della corrispondenza in ambito penitenziario, oggetto del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La sottoscrizione personale dell'imputato o del detenuto non supplisce al difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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