Sentenza n. 1922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 4197 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4197 del 2025, relativa alla riedizione dell'istruttoria e al riconoscimento della revisione dei prezzi per servizi eseguiti in proroga
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ha agito per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero della giustizia alla sentenza n. 4197 del 2025, che aveva annullato il diniego di revisione prezzi e imposto la riapertura dell'istruttoria, nonché il riconoscimento della revisione nei limiti della prova fornita secondo l'indice FOI, con l'onere per il consorzio di individuare le figure professionali concretamente impiegate. Il ricorrente ha dedotto di avere adempiuto a tale onere indicando stenotipisti, trascrittori e fonici, producendo i relativi CCNL e una perizia contenente gli elementi per il calcolo degli aumenti. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni da mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto che l'ottemperanza fosse impossibile per carenza di collaborazione e di dati da parte del consorzio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il consorzio, con la nota del 4 luglio 2025, aveva puntualmente indicato le figure professionali impiegate, in conformità al capitolato e ai contratti: stenotipisti, trascrittori e fonici. L'onere posto dalla sentenza del 2025 aveva natura funzionale, non analitica, ed era diretto a consentire all'Amministrazione di verificare le categorie professionali impiegate, non a imporre una documentazione individuale ulteriore. La perizia, basata sui corrispettivi annui maturati, sui dati relativi ai caratteri prodotti e sulla variazione dell'indice FOI per il periodo dal 6 maggio 2011 al 30 giugno 2017, insieme ai CCNL e agli accordi di rinnovo, forniva elementi sufficienti per riavviare e concludere il procedimento di revisione. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, autorizzato a intervenire entro ulteriori novanta giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Sono state invece respinte la domanda risarcitoria e quella di applicazione della penalità di mora, poiché la futura esecuzione amministrativa o commissariale avrebbe presumibilmente soddisfatto le pretese del consorzio. Il Ministero è stato condannato alla rifusione parziale delle spese, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge, con compensazione per il resto.
Norme richiamate
Disciplina la domanda, proposta in sede di ottemperanza, di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione o violazione del giudicato; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché l'esecuzione futura, anche tramite commissario, è stata ritenuta idonea a soddisfare le pretese del ricorrente.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta; il Consiglio di Stato lo ha nominato per l'eventuale persistente inadempimento del Ministero.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità non è stata applicata perché l'esecuzione futura è stata ritenuta sufficiente.
Attribuisce al giudice amministrativo i poteri di accertamento e di esecuzione del giudicato; sulla base di tale disposizione il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento di revisione prezzi entro trenta giorni.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Costituisce la base normativa del procedimento di revisione dei prezzi oggetto della sentenza da eseguire; il giudicato aveva imposto al Ministero di rinnovare l'istruttoria sul riconoscimento della revisione.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato rispettandone esattamente il contenuto conformativo e non può eludere l'obbligo di riedizione dell'istruttoria richiedendo al privato adempimenti ulteriori o più analitici rispetto a quelli effettivamente imposti dalla sentenza.
- Quando il giudicato impone al privato di individuare le figure professionali concretamente impiegate nell'esecuzione di un servizio, tale onere è soddisfatto mediante l'indicazione delle categorie professionali coerenti con il capitolato e con i contratti, se la finalità dell'onere è consentire all'Amministrazione di effettuare il calcolo della revisione e non imporre la dimostrazione nominativa di ogni singolo lavoratore.
- La produzione di una perizia che ricostruisca i corrispettivi maturati, il periodo di esecuzione, i dati oggettivi di produzione e la variazione dell'indice FOI, unitamente ai CCNL applicati e ai relativi rinnovi, può fornire all'Amministrazione una base istruttoria sufficiente per concludere il procedimento di revisione dei prezzi.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, prevedendo un termine successivo per l'intervento sostitutivo.
- La domanda di risarcimento del danno da mancata esecuzione del giudicato e la penalità di mora possono essere respinte quando l'esecuzione amministrativa, o quella commissariale, sia ancora concretamente idonea a soddisfare la pretesa sostanziale e non risulti necessario il ricorso a tali rimedi sanzionatori o risarcitori.
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