Cassazione Penale, Sentenza n. 1125/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per abnormità, dell'ordinanza dell'8/3/2021 del Tribunale di Foggia che non ha ammesso la sua costituzione di parte civile perché nella procura in calce conferita all'avv. Lucia Lupi non sarebbe stata espressamente prevista la facoltà per il sostituto (avv. Scopece) di costituirsi parte civile. La ricorrente sostiene invece di aver autorizzato, con integrazione, la delega a "delegare sostituti processuali ai fini della propria costituzione di parte civile" e quindi che il sostituto era legittimato a costituirsi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sostituto processuale del difensore non può costituirsi parte civile se non gli è espressamente conferita la procura speciale per l'esercizio dell'azione civile (o se la costituzione non avviene in udienza in presenza del danneggiato). La procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p. è finalizzata alla rappresentanza tecnica e non trasferisce il potere di esercitare l'azione civile; pertanto l'ordinanza di merito non è abnorme. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
La procura conferita al difensore ai sensi dell'art.100 è finalizzata alla rappresentanza tecnica in giudizio e non attribuisce automaticamente il potere di esercitare l'azione civile risarcitoria, a meno che non sia espressamente previsto con diversa procura speciale.
Regola la nomina del sostituto processuale del difensore; la nomina di un sostituto resta confinata al ruolo di patrocinatore tecnico e non estende di per sé la legittimazione ad esercitare l'azione civile.
Indica la necessità della distinta procura speciale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, cioè il titolo che legittima a chiedere restituzioni e risarcimenti.
Disposizione relativa alla procura speciale per l'azione civile; insieme all'art.76 delimita il contenuto e l'effetto della procura speciale diversa da quella di rappresentanza.
Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Rv.272169
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce la netta distinzione tra procura di rappresentanza (art.100) e procura per esercitare l'azione civile (artt.76/122) e afferma che l'art.102 non trasferisce automaticamente al sostituto il potere di costituirsi parte civile.
Sez. 2, Sentenza n. 45622 del 14/09/2017
Richiamata per il principio che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile non è normalmente impugnabile in cassazione perché manca di contenuto decisorio pieno, salvo che sia affetta da abnormità.
Sez. 4, Sentenza n. 21898 del 21/02/2017
Ulteriore richiamo al principio che l'esclusione della parte civile nel processo penale riguarda una facoltà processuale e non pregiudica l'azione risarcitoria in sede civile; impugnabilità in cassazione è ammessa solo per abnormità.
Massime di principio
- La procura conferita ai sensi dell'art.100 c.p.p. riguarda la rappresentanza tecnica e non basta, di regola, a permettere al sostituto processuale di costituirsi parte civile: per questo è necessaria una procura speciale ai sensi degli artt.76 e 122 c.p.p. che attribuisca espressamente tale potere.
- Se si vuole che un sostituto si costituisca parte civile, occorre prevederlo espressamente nella procura speciale o far effettuare la costituzione in udienza in presenza della persona offesa.
- L'ordinanza che esclude la costituzione di parte civile nel dibattimento non è normalmente impugnabile in cassazione, salvo che sia 'abnorme' (cioè manifestamente avulsa dall'ordinamento); pertanto è preferibile prevenire il rigetto con una procura adeguata.
- In caso di rigetto della costituzione nel processo penale, il danneggiato può comunque tutelare i propri diritti in sede civile (azione risarcitoria), perché l'esclusione nel penale non preclude la domanda civile.
- Prassi consigliata: predisporre una procura speciale separata e chiara, con espressa indicazione del potere di costituirsi parte civile e, se desiderato, della facoltà di delegare sostituti affinché la volontà del danneggiato sia inequivocabile.
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